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Sentenza

Sentenza del 21/03/2024 n. 99 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro applicata in misura proporzionale (0,50%) sulla fideiussione enunciata in un decreto ingiuntivo. Il ricorrente sostiene che la fideiussione garantiva un finanziamento a medio-lungo termine soggetto a imposta sostitutiva ex artt. 15 e ss. D.P.R. 601/1973 e quindi, essendo collegata all'operazione già assoggettata a imposta sostitutiva, non poteva essere nuovamente tassata in misura proporzionale mediante applicazione dell'art. 22 D.P.R. 131/1986 (tassazione degli atti enunciati). In primo grado la Commissione ha rigettato il ricorso confermando l'applicazione della tassa proporzionale; in appello si è discussa la questione giuridica se l'imposta sostitutiva sia idonea ad escludere qualsiasi ulteriore imposizione sulla fideiussione enunciata.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello di XXX S.p.A. riformando la sentenza di primo grado. Ha seguito l'orientamento della Cassazione (in particolare Cass. 9502/2018) secondo cui l'imposta sostitutiva prevista dagli artt. 15 e ss. D.P.R. 601/1973 è unica e consente la registrazione dell'operazione finanziaria senza ulteriori oneri: pertanto la fideiussione enunciata, essendo connessa a un finanziamento già soggetto ad imposta sostitutiva, è esente da nuova imposizione proporzionale ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 131/1986, che si applica agli atti enunciati non esenti. Sono state pertanto escluse le maggiori imposte proporzionali richieste dall'Ufficio. Le spese di lite sono state poste a carico della resistente e liquidate complessivamente in Euro 5.000,00 oltre rimborso contributi unificati.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Imposta di Registro)

    art. 22; art. 40; Nota II all'art. 8 Tariffa, parte I

    L'art. 22 disciplina l'imposizione sugli atti 'enunciati' non registrati applicando la tassazione proporzionale; tuttavia non si applica agli atti esenti o già assoggettati a imposta sostitutiva. L'art. 40 e la Nota II riguardano la misura fissa per la registrazione delle condanne.

  • D.P.R. 30 settembre 1973, n. 601

    La normativa sull'imposta sostitutiva sui finanziamenti prevede un'imposta unica sul finanziamento a medio-lungo termine che esaurisce l'onere fiscale relativo all'operazione e impedisce una successiva imposizione sugli atti connessi, salvo diverso e autonomo presupposto d'imposta.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (bollo)

    art. 32, c. 1, Tariffa parte seconda

    Prevede l'imposta di bollo dovuta per atti come i decreti ingiuntivi; nel caso è stato calcolato il bollo dovuto sulla registrazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. n. 9502/2018; Cass. 17237/2013; Cass. 18454/2016; Cass. 21473/2004

    Cass. 9502/2018 chiarisce che l'imposta sostitutiva sugli finanziamenti è esclusiva e impedisce nuova imposizione sugli atti connessi; altre pronunce (17237/2013, 18454/2016) sono state richiamate dalla prima Commissione in tema di alternatività delle imposte e di tassazione in relazione al valore del credito, mentre la resistente aveva citato anche Cass. 21473/2004 a supporto della tesi erariale, ma la Suprema Corte più recente (9502/2018) ha orientato per l'esenzione delle enunciazioni connesse a operazioni soggette a imposta sostitutiva.

Massime di principio

  • Se una garanzia (es. fideiussione) è strettamente connessa a un finanziamento a medio-lungo termine che ha già scontato l'imposta sostitutiva prevista dagli artt. 15 e ss. D.P.R. 601/1973, non può essere soggetta a un'ulteriore imposta di registro in misura proporzionale per il solo fatto di essere enunciata in un atto registrato (decreto ingiuntivo).
  • L'art. 22 D.P.R. 131/1986 (tassazione degli atti enunciati) si applica agli atti enunciati non esenti: non opera quindi se l'atto enunciato è collegato a un'operazione già esente per aver subito imposta sostitutiva.
  • L'Ufficio deve dimostrare l'esistenza di un autonomo e diverso presupposto d'imposta per poter applicare una nuova tassazione sulla fideiussione; la mera enunciazione in un decreto ingiuntivo non costituisce di per sé un nuovo presupposto imponibile se l'obbligazione garantita è la stessa già assoggettata a imposta sostitutiva.
  • In caso di conflitto tra orientamenti giurisprudenziali, le pronunce più recenti della Cassazione che definiscono la portata dell'imposta sostitutiva prevalgono e devono essere tenute in considerazione dalla giurisprudenza tributaria di merito.
  • Se la garanzia enunciata riguarda invece un'obbligazione autonoma o un nuovo rapporto giuridico distinto dal finanziamento originario, potrebbe sussistere un diverso presupposto d'imposta e quindi una possibile imponibilità; occorre valutare la natura giuridica e il rapporto tra atto enunciato e operazione finanziaria.

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