Cassazione Penale, Sentenza n. 30352/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma. In Cassazione deduceva violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p.: la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto carente il requisito della specificità (in particolare della "specificità estrinseca") dei motivi di appello, dichiarando quindi l'inammissibilità. Pavlov sosteneva invece che ciascun motivo di appello era corredato di sufficiente specificità e argomentazione (contestazione della ricostruzione della dinamica del sinistro, della velocità del veicolo, del nesso causale e richiesta di rinnovazione istruttoria; deduzione delle circostanze attenuanti generiche; contestazione della durata della sospensione della patente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse in realtà affrontato nel merito e confutato i singoli rilievi dell'appellante, più che motivare una reale carenza di specificità, scivolando in un sindacato di infondatezza invece che in un giudizio di inammissibilità. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per il prosieguo del giudizio di secondo grado.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p. (specificità dei motivi di appello)
La Corte interpreta il requisito della specificità come esigenza di correlazione tra le doglianze e le ragioni poste a base della sentenza impugnata; la specificità può essere 'intrinseca' o 'estrinseca' e deve consentire al giudice d'appello di individuare l'area della cognizione a lui devoluta.
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) (inammissibilità per genericità dei motivi)
La norma non può essere utilizzata per travestire un sindacato di infondatezza come mancanza di specificità: se i motivi sono correlati e sufficientemente identificabili, l'appello non è inammissibile anche se manifestamente infondato.
art. 606 c.p.p., comma 3
Richiamata per distinguere il diverso regime del ricorso per cassazione, dove è previsto il controllo della manifesta infondatezza; tale parametro non è applicabile al sindacato di ammissibilità dell'appello ex artt. 581 e 591 c.p.p.
Sezioni Unite, sentenza n. 8825 del 27/10/2016
La giurisprudenza di legittimità chiarisce la distinzione tra genericità intrinseca ed estrinseca e indica i criteri per valutare la specificità dei motivi di appello (aggiungendo che è sufficiente l'identificabilità, con precisione accettabile, dei punti di doglianza e delle ragioni essenziali).
art. 589-bis e art. 590-bis c.p. (capo di imputazione in primo grado)
Richiamati come reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo grado; non oggetto del deciso di cassazione sull'ammissibilità, ma contesto sostanziale delle doglianze d'appello.
Massime di principio
- Un atto d'appello è specifico se le doglianze si correlano in modo identificabile alle ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata; non è necessario uno sviluppo analitico eccessivo, ma vanno indicati i punti contestati e le ragioni essenziali della contestazione.
- La Corte d'appello non può dichiarare inammissibile l'appello per genericità quando la sua stessa motivazione mostra che i rilievi sono stati compresi e replicati come questioni di merito: se la risposta della Corte affronta i singoli punti, ciò indica che la specificità sussiste.
- Non è ammissibile travestire un rigetto per manifesta infondatezza come dichiarazione di genericità: la valutazione sulla fondatezza appartiene al merito, non all'ammissibilità, quando i motivi risultano specifici (anche se infondati).
- Nelle impugnazioni è utile collegare espressamente le doglianze alle parti della motivazione di primo grado che si intendono confutare (per evitare contestazioni di genericità estrinseca) e, se si richiede rinnovazione istruttoria, spiegare perché gli elementi nuovi o contraddittori non sono risolvibili senza nuova prova.
- In caso di dubbio sull'ammissibilità, la Corte di legittimità favorisce la valutazione nel merito quando dall'istruttoria emerge che i motivi hanno sufficiente correlazione con la sentenza impugnata.
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