Sentenza n. 12054/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'accertamento dell’illegittimità della mancata assunzione della dott.ssa Muroni come dirigente di seconda fascia dell’ex AVCP a far data dall’agosto 2013; nonché per la condanna dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a corrispondere alla dott.ssa Muroni le differenze retributive spettanti alla data odierna rispetto a quanto percepito come funzionaria dall’Amministrazione di appartenenza (INAIL), oltre alle somme maturate e che matureranno nel corso del giudizio, agli ulteriori importi dovuti per l’integrazione della posizione previdenziale e assistenziale, e oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, e oltre un’ulteriore somma a titolo di danno non patrimoniale, da liquidarsi equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata assunzione mediante scorrimento della graduatoria del concorso per dirigenti di seconda fascia e condotta dell'ANAC nella mancata rimozione di dirigenti assunti all'esito di una precedente procedura concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, originariamente collocata quindicesima e poi dodicesima nella graduatoria del concorso bandito nel 2011 dall'ex AVCP, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, previdenziale, assistenziale e non patrimoniale derivante dalla mancata assunzione come dirigente di seconda fascia. Ha sostenuto che nel 2013 l'Autorità avrebbe dovuto coprire ulteriori posti dirigenziali mediante lo scorrimento della graduatoria, sostituendo dirigenti ritenuti privi di titolo perché assunti all'esito del concorso del 2007, asseritamente illegittimo, oppure stabilizzati o assunti senza adeguata procedura selettiva. Secondo la ricorrente, l'ANAC avrebbe dovuto annullare in autotutela gli atti della procedura del 2007 e utilizzare la graduatoria del 2011 per coprire i posti resisi vacanti. La domanda è stata riassunta davanti al giudice amministrativo dopo che il giudice civile, la Corte d'appello e la Corte di cassazione hanno riconosciuto la giurisdizione amministrativa, ravvisando una contestazione dell'esercizio del potere organizzativo e discrezionale dell'amministrazione. La ricorrente ha inoltre invocato un precedente del Consiglio di Stato relativo al mancato scorrimento di una graduatoria, chiedendo anche una consulenza tecnica per la quantificazione del danno.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria. In primo luogo, ha rilevato che la pretesa presupponeva l'illegittimità del concorso del 2007 e il conseguente obbligo dell'ANAC di sostituire i dirigenti assunti all'esito di quella procedura. Tuttavia, il contenzioso relativo al concorso del 2007 si era concluso con una pronuncia di inammissibilità, dalla quale era derivata la reviviscenza della graduatoria originaria; non risultava quindi accertato un obbligo dell'Autorità di rimuovere quei dirigenti. In secondo luogo, il potere di annullamento d'ufficio è ampiamente discrezionale e, di regola, non costituisce oggetto di una posizione pretensiva del privato. Anche ipotizzando l'annullamento della procedura del 2007, l'amministrazione avrebbe conservato una pluralità di opzioni circa se e come coprire i posti vacanti, senza che fosse dimostrato l'obbligo di utilizzare proprio la graduatoria del 2011. Inoltre, la ricorrente non aveva dimostrato di avere sollecitato l'esercizio dell'autotutela né di avere tempestivamente impugnato gli atti con cui l'ANAC aveva limitato o escluso ulteriori scorrimenti della graduatoria, compresa la delibera del 2013 e la successiva nota del 24 settembre 2015. Tali omissioni hanno impedito di ritenere provata sia l'antigiuridicità della condotta sia la spettanza sostanziale del bene della vita e, comunque, hanno escluso la risarcibilità dei danni evitabili mediante l'ordinaria diligenza e gli strumenti di tutela disponibili, ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a. Il precedente invocato dalla ricorrente è stato ritenuto non pertinente, poiché riguardava il mancato scorrimento conseguente alla rinuncia di vincitori e un espresso obbligo legislativo di scorrimento. La richiesta di consulenza tecnica non è stata accolta. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 19 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 11
Ha previsto la successione dell'ANAC all'ex AVCP, rilevante per l'individuazione dell'amministrazione resistente.
art. 11 c.p.a.
Ha consentito la riassunzione davanti al giudice amministrativo del giudizio originariamente instaurato davanti al giudice civile dopo la declinatoria di giurisdizione.
art. 30, comma 3, c.p.a.
«il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti»
Esclude il risarcimento dei danni evitabili dal privato mediante l'ordinaria diligenza e l'attivazione degli strumenti di tutela, tra cui l'impugnazione degli atti lesivi.
art. 67 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale base per la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio ai fini della quantificazione del danno; la richiesta non ha inciso sull'esito, poiché la domanda risarcitoria è stata ritenuta infondata nei suoi presupposti.
art. 105 c.p.a.
Richiamato nel contesto del giudizio relativo alla procedura concorsuale del 2007, il cui esito non ha comunque accertato l'obbligo di rimozione dei dirigenti e di scorrimento della graduatoria successiva.
art. 1226 c.c.
Invocato dalla ricorrente per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, ma non applicato per l'assenza dei presupposti della responsabilità risarcitoria.
Massime di principio
- L'idoneità in una graduatoria concorsuale non attribuisce, di per sé, il diritto all'assunzione né il diritto allo scorrimento quando l'amministrazione non abbia previamente deciso di coprire nuovi posti mediante quella graduatoria; la scelta organizzativa relativa alla copertura dei posti può rimanere espressione di discrezionalità amministrativa.
- L'annullamento d'ufficio di una precedente procedura concorsuale è, di regola, esercizio ampiamente discrezionale e non costituisce oggetto di un obbligo dell'amministrazione né di una posizione pretensiva del privato, salvo specifiche circostanze non dimostrate nel caso concreto.
- Anche qualora una precedente procedura concorsuale fosse rimossa, l'amministrazione può conservare discrezionalità quanto all'an e al quomodo della copertura dei posti vacanti; non è quindi sufficiente allegare l'illegittimità della procedura precedente per dimostrare la spettanza dell'assunzione mediante lo scorrimento di una diversa graduatoria.
- La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede la prova dell'antigiuridicità della condotta, della spettanza sostanziale del bene della vita e del danno risarcibile; la mancata dimostrazione dell'obbligo di assumere mediante scorrimento impedisce di ritenere integrati tali presupposti.
- Ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a., non sono risarcibili i danni che il privato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e attivando tempestivamente gli strumenti di tutela contro gli atti o le determinazioni amministrative lesive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1443/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →