Cassazione Penale, Sentenza n. 30201/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere: il ricorrente contestava la configurazione dei gravi indizi per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 1) e per estorsione aggravata (capi 8 e 43), censurando la valutazione delle intercettazioni e offrendo un'interpretazione alternativa delle conversazioni, nonché la valutazione delle esigenze cautelari e la scelta della misura ritenuta necessaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze avevano natura meramente fattuale e mancavano della necessaria specificità, essendo riproduttive di profili già esaminati e respinti dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto congrua l'interpretazione delle intercettazioni (anche riferite alle aggravanti del "metodo mafioso" e della "finalità mafiosa"), ha confermato l'esistenza della consorteria "stidda" (famiglia Sanfilippo) e la rilevanza indiziaria delle conversazioni, ha condiviso la valutazione sull'attualità del pericolo di recidiva e la necessità della custodia in carcere, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
procedura di riesame dell'ordinanza cautelare
il Tribunale è stato adito ex art. 309 per il riesame dell'ordinanza che aveva applicato la custodia cautelare; la Corte prende atto della regolare competenza del giudice di merito
art. 416-bis cod. pen.
partecipazione ad associazione di tipo mafioso
la configurazione del reato associativo aggravato dalla normativa antimafia giustifica una particolare valutazione delle esigenze cautelari; la Corte sottolinea che, nella fattispecie, la sussistenza del 416-bis renderebbe giustificata la misura cautelare più afflittiva e impedirebbe l'applicazione di misure meno gravose
art. 616 cod. proc. pen.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
art. 616 è richiamato per disporre la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria nei casi di ricorso inammissibile per colpa
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186 (giurisprudenza citata)
principio relativo alla responsabilità per proposizione di ricorso determinante l'inammissibilità per colpa
utilizzata per motivare la quantificazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso sia ritenuto causa dell'inammissibilità per colpa
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar) (giurisprudenza citata)
interpretazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni
conferma che l'interpretazione del linguaggio usato nelle intercettazioni, anche se criptico, è questione di fatto di competenza del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se logicamente motivata e non affetta da travisamento
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili le doglianze di natura puramente fattuale o le alternative interpretative delle prove che il giudice di merito ha già valutato: la revisione di merito non è consentita
- L'interpretazione di linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e può sfuggire al sindacato di legittimità se risulta logica e non travisata
- Intercettazioni ben motivate possono avere valore indiziario pieno e non necessitano sempre di riscontri esterni quando la loro concretezza e coerenza siano adeguatamente dimostrate
- La sussistenza di un'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) influenza la valutazione delle esigenze cautelari e può giustificare l'applicazione della custodia in carcere quando il giudice ritenga persistente il pericolo di recidiva o di reiterazione
- Le censure generiche o non specificamente circostanziate sono causa di inammissibilità del ricorso in Cassazione
- Presentare un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per colpa; è quindi necessaria cautela e specificità nella motivazione del gravame
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