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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19496/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Varese che aveva confermato la condanna per diffamazione inflitta al Giudice di pace. La ricorrente deduceva la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 598 cod. pen. (diritto di critica difensiva contenuta in atti giudiziari), sostenendo che alcune dichiarazioni considerate diffamatorie erano contenute in note difensive depositate nel procedimento disciplinare (scritto difensivo del 3.3.2017) e non solamente in esposti inviati al Consiglio dell'Ordine; il giudice d'appello aveva invece ritenuto che le offese fossero contenute in scritti equiparabili ad esposti, esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 598.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che la sentenza impugnata aveva trattato uniformemente due scritti contestati senza verificare la loro natura distinta (uno scritto difensivo inerente a procedimento disciplinare, l'altro un esposto rivolto al Consiglio dell'Ordine). Per tale motivo ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Varese, in diversa persona fisica, perché valuti la natura di ciascuno dei singoli scritti e, ove del caso, applichi correttamente l'art. 598 cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 598 cod. pen.

    Prevede la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative; la giurisprudenza interpreta la norma come riferita agli scritti difensivi in senso stretto e non applicabile a esposti o denunce, in particolare agli esposti al Consiglio dell'Ordine forense, quando l'autore non è parte del successivo procedimento disciplinare

  • art. 606, comma 2-bis, cod. pen. (come introdotto dal d.lgs. 6.2.2018, n.11)

    Limita i motivi di cassazione proponibili contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace alle ipotesi indicate dal comma 1, lettere a), b) e c), richiedendo che la censura verta su un vizio di diritto e non solo sulla mera critica della motivazione

Massime di principio

  • Quando sono contestati più scritti per lo stesso reato, il giudice deve valutare separatamente la natura di ciascuno (scritto difensivo vs esposto) perché la rilevanza dell'esimente di cui all'art. 598 dipende dalla qualifica dello scritto
  • L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. si applica solo agli atti difensivi in senso stretto, ossia agli scritti prodotti dall'autore nell'ambito di un procedimento in cui egli è parte; non si estende agli esposti o denunce rivolti a organi come il Consiglio dell'Ordine quando l'autore non è parte del successivo procedimento
  • Se il giudice d'appello non accerta la natura distintiva dei singoli scritti e applica uniformemente l'inapplicabilità dell'esimente, la cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame
  • In situazioni analoghe, chi intende avvalersi della scriminante dell'art. 598 dovrebbe documentare e dimostrare che il testo lesivo è contenuto in un atto difensivo prodotto nell'ambito di un procedimento in cui l'autore è parte; viceversa, gli esposti diretti a organi terzi sono a rischio di esclusione dell'esimente
  • Sul piano processuale, nei ricorsi in Cassazione per sentenze d'appello riferite a competenza del giudice di pace è necessario inquadrare la doglianza come violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.2-bis per garantirne l'ammissibilità

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