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Sentenza

Sentenza n. 1677/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: tre provvedimenti questorili adottati ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, recanti divieto di accesso e stazionamento presso pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I tre ricorsi, riuniti per connessione oggettiva e parziale coincidenza soggettiva, sono stati proposti contro provvedimenti con i quali la Questura aveva vietato ai minori l’accesso e lo stazionamento presso pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento situati in determinate vie del Comune interessato, per la durata di due anni e nelle fasce tardo-pomeridiane e notturne. I provvedimenti traevano origine da gravi episodi di violenza e minaccia verificatisi durante festeggiamenti presso una struttura ricettiva, ai quali i minori sarebbero stati coinvolti insieme ad altri giovani e per i quali erano stati denunciati per lesioni personali aggravate. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 e l’eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà, carenza istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicità, sostenendo che le condotte non fossero pericolose per la sicurezza e che i fatti fossero stati rappresentati erroneamente. Con il secondo motivo sono stati contestati il difetto dei presupposti, la carenza di istruttoria e motivazione, la manifesta illogicità e la violazione del principio di proporzionalità, in ragione dell’ampiezza territoriale del divieto, esteso a quasi tutti i locali del territorio comunale, del divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze e della durata biennale. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che non sussistessero elementi per qualificare i minori come soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi o alla commissione di reati. I ricorrenti hanno inoltre dedotto che i minori fossero vittime, anziché autori, dell’aggressione e che le dichiarazioni di segno contrario fossero false; hanno prodotto fotogrammi tratti da filmati di videosorveglianza. Nel corso del giudizio è stata anche richiamata la revoca di misure cautelari penali, intervenuta successivamente all’adozione dei provvedimenti questorili.

La decisione

Il TAR ha riunito i tre giudizi e li ha respinti. Quanto ai presupposti dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, ha ritenuto sussistente il requisito oggettivo, costituito dalla denuncia, negli ultimi tre anni, per uno dei reati indicati dalla disposizione, nella specie lesioni personali aggravate ai sensi degli artt. 582 e 585 c.p. Ha ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo della pericolosità per la sicurezza pubblica, desunto dal coinvolgimento dei minori in un gruppo organizzato, dalla partecipazione agli atti di violenza e dalle modalità complessive della condotta, come risultanti dagli atti d’indagine disponibili al momento dell’adozione degli atti. La funzione della misura è preventiva e richiede un giudizio probabilistico di esposizione al rischio, non un accertamento penale definitivo oltre ogni ragionevole dubbio; pertanto, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dai ricorrenti e la contestazione della genuinità delle dichiarazioni non erano sufficienti a superare la valutazione amministrativa, anche perché gli eventuali profili di falsità dovevano essere accertati in sede penale. I fotogrammi prodotti sono stati ritenuti parziali e non decisivi. Il giudice ha inoltre chiarito che la legittimità del provvedimento deve essere valutata sulla base del quadro istruttorio esistente al momento della sua adozione: la successiva revoca delle misure cautelari penali non incide sulla legittimità originaria, potendo eventualmente giustificare un riesame amministrativo. L’estensione territoriale è stata ritenuta sufficientemente specifica, poiché le vie interessate erano puntualmente indicate, mentre la limitazione alle ore tardo-pomeridiane e notturne escludeva una genericità assoluta. La durata di due anni, intermedia tra il minimo di uno e il massimo di tre anni, è stata giudicata proporzionata alla gravità delle condotte. È stato infine escluso che dovessero ricorrere i presupposti soggettivi dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, poiché l’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 individua autonomamente i presupposti della misura e non rinvia alla disciplina delle misure di prevenzione del codice antimafia. Le parti ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento di complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, in favore dell’amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14

    nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati

    La misura ha natura preventiva e richiede un presupposto oggettivo, costituito dalla denuncia per uno dei reati indicati dalla norma, e un presupposto soggettivo, costituito da un giudizio probabilistico di pericolosità per la sicurezza pubblica; non è necessario un previo accertamento penale definitivo della responsabilità.

  • art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14

    Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell’intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall’autorità giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva

    La disposizione disciplina un’ulteriore ipotesi applicativa della misura nei confronti di soggetti arrestati, sottoposti a determinate misure cautelari o condannati per i reati indicati.

  • art. 13-bis, comma 1-ter, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14

    In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso

    Il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze costituisce effetto ricompreso nella misura di divieto di accesso.

  • art. 13-bis, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14

    Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto

    La misura deve essere motivata, avere durata compresa tra uno e tre anni e individuare modalità applicative compatibili con le esigenze essenziali del destinatario; una durata biennale e una delimitazione territoriale puntuale possono risultare proporzionate alla gravità dei fatti.

  • artt. 582 e 585 c.p.

    Le denunce per lesioni personali aggravate sono state ritenute idonee a integrare il presupposto oggettivo richiesto dall’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017.

  • art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    I presupposti soggettivi delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia non si applicano autonomamente alla misura dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, che contiene una disciplina propria e non rinvia all’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011.

Massime di principio

  • La misura di prevenzione prevista dall’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 richiede la contemporanea sussistenza di un presupposto oggettivo, costituito dalla denuncia negli ultimi tre anni per uno dei reati indicati dalla norma, e di un presupposto soggettivo, costituito da un giudizio prognostico di pericolosità per la sicurezza pubblica.
  • Poiché il divieto di accesso ha natura preventiva, la sua legittimità non presuppone un accertamento penale definitivo della responsabilità dell’interessato, ma può fondarsi sul quadro probatorio disponibile e su una valutazione probabilistica del rischio di reiterazione di condotte pericolose.
  • La legittimità di un provvedimento preventivo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e al quadro istruttorio esistenti al momento della sua adozione; sopravvenienze successive, come la revoca di misure cautelari penali, non determinano l’illegittimità originaria dell’atto, ferma la possibilità di un riesame da parte dell’amministrazione.
  • L’estensione territoriale e temporale del divieto di accesso è sufficientemente determinata quando il provvedimento individua puntualmente le vie interessate, limita la misura a specifiche fasce orarie e fissa una durata compresa nei limiti legislativi, adeguata alla gravità delle condotte contestate.
  • L’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 disciplina autonomamente i presupposti della misura di divieto di accesso e non richiede, in aggiunta, la sussistenza delle categorie soggettive previste dall’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 per le misure di prevenzione del codice antimafia.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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