Sentenza n. 1616/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7610/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell’esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 7610/2025, relativa al riesame di pratiche SCIA edilizie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Comune, nonostante la notifica dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e una diffida ad adempiere, non aveva riesaminato gli atti relativi alla SCIA del 15 dicembre 2024 e alla nuova SCIA, anche in alternativa al permesso di costruire, del 22 gennaio 2025. L’ordinanza imponeva al Comune di procedere al riesame e di motivare la nuova determinazione in tempo utile per consentire l’ultimazione dei lavori e la fruizione delle agevolazioni fiscali. Il ricorrente ha inoltre formulato una domanda risarcitoria per i pregiudizi derivanti dal ritardo dell’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per ottemperanza per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che il Comune, con provvedimento n. 436 del 12 gennaio 2026, depositato il 23 febbraio 2026, aveva superato l’inerzia e riesaminato la pratica, adottando un diniego definitivo. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza di prova di un danno risarcibile conseguente al ritardo. Ai fini delle spese, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: l’amministrazione aveva provveduto solo il 12 gennaio 2026, oltre il termine del 31 dicembre 2025 individuato dall’ordinanza del Consiglio di Stato e richiamato nella diffida. Il Comune è stato quindi condannato al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione da parte dell’amministrazione dell’atto richiesto dal giudicato o dal provvedimento giurisdizionale presupposto determina l’improcedibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse, anche quando l’atto sopravvenuto sia sfavorevole al ricorrente.
- La domanda risarcitoria proposta in relazione al ritardo nell’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale non può essere accolta in assenza di prova concreta dell’esistenza di un danno risarcibile e del suo collegamento causale con il ritardo amministrativo.
- Nel giudizio divenuto improcedibile per adempimento sopravvenuto, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla domanda originaria.
- Quando l’amministrazione adempie oltre il termine fissato dal provvedimento giurisdizionale, il ritardo può giustificare la condanna dell’amministrazione alle spese processuali, anche se l’adempimento sopravvenuto rende improcedibile il ricorso.
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