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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6845/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto l'appello cautelare contro il rigetto della richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere disposta nel 2015 ed eseguita nel marzo 2023 dopo il suo arresto nella Repubblica Dominicana e la richiesta di estradizione. Denuncia omessa valutazione di fatti nuovi: in altro procedimento analogo il ricorrente era stato assolto per carenze identificative e per l'inattendibilità delle prove; la principale fonte accusatoria (il collaboratore di giustizia Edmondo Marco Colangelo) sarebbe già escussa e quindi non sussisterebbe più il pericolo di inquinamento probatorio; mutati rapporti bilaterali con la Repubblica Dominicana renderebbero diversa la situazione dell'esecuzione; inoltre il pericolo di reiterazione sarebbe diminuito perché altri coinvolti sono deceduti o detenuti. In via subordinata, deduce illegittimità costituzionale degli artt. 272 e 273 e successivi del codice di procedura penale, per contrasto con l'art. 13 Cost., in quanto non prevedono termini di efficacia dell'ordinanza cautelare non eseguita e non impongono una rivalutazione periodica della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Rigetta le doglianze sul presunto mancato esame dei fatti nuovi ritenendo che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari: la sentenza di altro procedimento non incide sul fumus dei reati contestati nel presente processo, le dichiarazioni del collaboratore restano utili e riscontrate in relazione a fatti rilevanti, e l'imputato si era reso latitante mostrando assenza di segni di resipiscenza, con conseguente perdurante pericolo di fuga e di reiterazione. Respinge anche la questione di legittimità costituzionale ritenendola manifestamente infondata e richiamando il principio secondo cui il periodo di latitanza non va computato ai fini della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, artt. 73 e 74

    Norme sostanziali sui reati di stupefacenti che costituiscono il fumus criminis per cui è stata disposta la misura cautelare; la gravità e la natura del reato sono state ritenute elementi rilevanti per la sussistenza delle esigenze cautelari

  • artt. 272 e 273 e ss. cod. proc. pen.

    Le disposizioni sulle misure cautelari sono state ritenute compatibili con l'art. 13 Cost.; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza che chiedeva termini di efficacia temporale dell'ordinanza non eseguita

  • art. 13 Cost.

    Richiamato nella contestazione costituzionale come tutela della libertà personale; la Corte ha ritenuto che la legge e la giurisprudenza garantiscono le tutele previste e la possibilità di chiedere revoca o sostituzione della misura in qualsiasi momento

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato come rimedio ordinamentale per chiedere la revoca o sostituzione della misura cautelare in presenza di sopravvenute ragioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento delle spese e al versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 25740 del 01/07/2021 (Ndiaye Moussa, Rv. 281466)

    Principio secondo cui, ai fini della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, non si deve computare il periodo in cui l'indagato si è volontariamente sottratto all'esecuzione della misura (latitanza), perché ciò cristallizza la sussistenza del requisito al momento della latitanza

  • Corte Costituzionale, sentenza 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per la condanna alle spese quando il ricorso sia inammissibile; la decisione è stata usata per motivare l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Una sentenza di assoluzione in un procedimento diverso non invalida automaticamente misure cautelari in altro procedimento: occorre dimostrare che la decisione incide direttamente sulle specifiche prove a carico nel procedimento in cui è applicata la misura.
  • Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia possono rimanere parte del quadro indiziario se risultano riscontrate su fatti rilevanti; la loro escussione non elimina di per sé il pericolo di inquinamento probatorio o il fumus criminis.
  • La latitanza dell'imputato è un elemento molto gravoso: il periodo di sottrazione non si computa nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e può cristallizzare il giudizio sulla sussistenza del pericolo di fuga.
  • I mutati rapporti internazionali o trattati di estradizione non costituiscono di per sé prova che il pericolo di fuga sia venuto meno; va valutato l'effettivo comportamento dell'imputato e il rischio concreto di reiterazione o divenuta imperscrutabilità.
  • Le questioni di costituzionalità sulla durata indefinita di ordinanze cautelari difficilmente riescono se non accompagnate da una dimostrazione concreta che il sistema processuale non consente rimedi effettivi, visto che il codice prevede strumenti di revisione e revoca (es. art. 299 c.p.p.).
  • Per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare in casi analoghi è necessario proporre elementi nuovi, specifici e provati che contrastino le ragioni concrete indicate dal giudice (assenza di latitanza, alleggerimento del profilo di pericolosità, inattendibilità comprovata delle prove chiave, garanzie di permanenza nel paese).
  • In sede di impugnazione è fondamentale confrontarsi punto per punto con le motivazioni dell'ordinanza impugnata: censure generiche e non specificamente ancorate alle ragioni esposte dal giudice sono destinate all'inammissibilità.

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