Sentenza n. 6579/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 6749/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie realizzate in Boscoreale, Via Marrella n. 19
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione n. 20/2020, deducendo plurime violazioni di legge ed eccesso di potere. Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR Campania, ha proposto appello denunciando error in iudicando, violazione degli artt. 7 e 21-octies l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., difetto o erroneità della motivazione, nonché violazione degli artt. 3, 10, 22, 31 e 37 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 6 l.r. n. 21/2003 ed eccesso di potere. In particolare, ha lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento e ha sostenuto che le opere realizzate non richiedessero, almeno in parte, il previo rilascio del permesso di costruire. Le opere consistevano in un’intelaiatura di ferro estesa all’intera superficie, con lamiere zincate a copertura parziale del manufatto, nel rifacimento dell’intonaco delle pareti e nella realizzazione di una parete divisoria in cartongesso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato e ha parzialmente riformato la sentenza del TAR. Ha respinto la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, rilevando che l’ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto dovuto e vincolato e che l’omissione dell’avviso non assume rilievo quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Ha invece distinto le opere contestate. La realizzazione dell’intelaiatura di ferro con copertura mediante lamiere zincate crea nuovi volumi, poiché la chiusura del corpo di fabbrica mediante un tetto determina un volume prima inesistente; rispetto a tali opere l’ordine di demolizione è stato quindi ritenuto legittimo. Il rifacimento dell’intonaco e la realizzazione della parete divisoria in cartongesso non comportano la creazione di nuove superfici o volumi e sono stati qualificati come interventi di manutenzione e/o ristrutturazione ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 380/2001, non soggetti a previo titolo edilizio. L’ordinanza è stata pertanto annullata limitatamente a queste ultime opere. Le spese di lite sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
artt. 7 ss. l. 241/1990
L'ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto e vincolato e, in quanto tale, il mancato avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990 non può assumere rilievo qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente ordinato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge
La mancata comunicazione di avvio non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione quando l’esito del procedimento vincolato non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato nel motivo d’appello in relazione alla censura partecipativa; la decisione applica il principio secondo cui l’omissione dell’avviso non rileva quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 3 d.P.R. 380/2001
Il rifacimento dell’intonaco e la realizzazione di una parete divisoria in cartongesso, non creando nuove superfici o volumi, sono qualificati come interventi di manutenzione e/o ristrutturazione non soggetti a previo titolo edilizio.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato tra le disposizioni dedotte; la demolizione è stata ritenuta legittima per le opere che hanno creato nuovo volume e illegittima per quelle prive di autonoma rilevanza volumetrica.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di un abuso edilizio è un provvedimento vincolato e dovuto; pertanto, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l’illegittimità quando sia evidente che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- La chiusura di un corpo di fabbrica mediante la realizzazione di una copertura determina la creazione di un nuovo volume edilizio, anche quando la copertura sia realizzata con un’intelaiatura e lamiere, sicché l’opera è assoggettabile all’ordine di demolizione se priva del necessario titolo.
- Il rifacimento dell’intonaco e la realizzazione di una parete divisoria in cartongesso, quando non producano nuove superfici o volumi, rientrano negli interventi di manutenzione e/o ristrutturazione e non richiedono il previo rilascio del permesso di costruire.
- In presenza di opere edilizie eterogenee, l’ordine di demolizione deve essere valutato e, se necessario, annullato limitatamente alle singole opere prive dei presupposti sanzionatori, mantenendosi fermo per quelle abusive.
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