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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01113/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era manifestamente infondato, in quanto volto a sollecitare una nuova valutazione delle prove in presenza di una motivazione di merito ritenuta adeguata e coerente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 171-octies l. n. 633/1941 per avere, nel locale da lui gestito, consentito la trasmissione di una partita di calcio in assenza del prescritto abbonamento, secondo gli accertamenti della polizia giudiziaria. Con l'unico motivo di ricorso si censurava la conferma del giudizio di colpevolezza, ma la doglianza era sostanzialmente diretta a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione alternativa dei fatti già esaminati dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 171-octies l. 22 aprile 1941, n. 633

    Integra il reato l'utilizzazione di un apparato atto alla decodificazione a uso privato di trasmissioni audiovisive via satellite ad accesso condizionato, quando la condotta elude le misure tecnologiche di protezione predisposte dall'emittente con finalità fraudolenta di sottrarsi al pagamento del canone dovuto per l'accesso ai programmi.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della censura di legittimità, miri esclusivamente a una rivalutazione del materiale probatorio e a una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella già compiuta dai giudici di merito.
  • La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando risulti adeguata e coerente, e la doglianza non evidenzi specifici vizi di legittimità ma si risolva nella mera contrapposizione di una lettura diversa degli accertamenti svolti.
  • Ai fini dell'art. 171-octies l. n. 633/1941, rileva la fruizione di trasmissioni satellitari ad accesso condizionato mediante apparati che eludano le misure di protezione predisposte dall'emittente, con la finalità di evitare il pagamento del corrispettivo dovuto per l'accesso ai programmi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei presupposti di legge, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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