Cassazione Penale, Sentenza n. 1764/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello cautelare avverso la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere adottata dal G.I.P. ai sensi dell'art. 276 comma 1-ter cod. proc. pen. per presunta trasgressione dell'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione. Il ricorrente deduce: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; 2) nullità e violazione del diritto di difesa per omissione di deposito e trasmissione della nota del 29 maggio 2024 del Commissariato PS Scalo Romano richiamata dal G.I.P., con impedimento del difensore a visionare/estrarre copia (art. 178 e 293 cod. proc. pen.); 3) errata applicazione e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della violazione della prescrizione di non allontanarsi, sulla base dell'annotazione della Polizia Municipale del 17 giugno 2024 che avrebbe documentato il transito in bicicletta del ricorrente.
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto legittima la sostituzione della misura cautelare con la custodia in carcere ai sensi dell'art. 276 comma 1-ter cod. proc. pen., avendo il G.I.P. e il Tribunale del riesame fondato la decisione sulla trasgressione accertata (annotazione della Polizia Municipale del 16/17 giugno 2024) e sul riconoscimento affidabile del ricorrente. È stata esclusa la nullità per la mancata trasmissione della nota del 29 maggio 2024 in quanto l'annotazione decisiva era stata comunque depositata e trasmessa, il contenuto rilevante era riassunto nella nota del 17 giugno 2024 e non risultano preclusioni concrete all'esercizio del diritto di difesa. Rigettate le censure sulla motivazione che richiedevano una rivalutazione del fatto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; il dispositivo prevede altresì l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Consente la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, salvo che il fatto sia di lieve entità; attribuisce al giudice un potere discrezionale che richiede valutazione della gravità e delle circostanze della violazione per verificare l'inidoneità della misura originaria a salvaguardare le esigenze cautelari.
art. 284 cod. proc. pen.
Contiene la prescrizione dell'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione quale misura cautelare accessoria, la cui violazione può integrare motivo per aggravamento della misura.
art. 310 cod. proc. pen.
Regola l'appello cautelare davanti al tribunale del riesame; richiamato in relazione al rigetto dell'appello cautelare.
art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
Prescrive che al tribunale del riesame debbano essere trasmessi gli atti su cui si fonda la misura e quelli favorevoli; la Corte ha rilevato che gli atti decisivi sono stati effettivamente trasmessi, garantendo il diritto di difesa.
art. 293 cod. proc. pen.
Disciplina l'accesso e la copia degli atti presenti in cancelleria; la Corte ha ritenuto che non sussista prova di un divieto pratico all'estrazione di copia da parte del difensore.
art. 178, 179 e 294 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alle censure di nullità e di legittimità del procedimento per presunta omissione di atti: la Corte ha escluso nullità quando l'omissione non ha pregiudicato il diritto di difesa e gli atti decisivi sono stati comunque disponibili.
art. 606, comma 1, lett. b), c) e e), cod. proc. pen.
Regole di ammissibilità e motivazione dei motivi di ricorso per cassazione; i motivi che chiedono rivalutazione del fatto o risultano manifestamente infondati sono inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Autorizza la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente alle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'invio al direttore dell'istituto penitenziario competente di copia del provvedimento che dispone la custodia cautelare; la Corte ha disposto tale trasmissione.
legge n. 47 del 2015
Ha modificato l'art. 276 introducendo il comma 1-ter che regola la sostituzione della misura per trasgressioni, ampliando il potere discrezionale del giudice.
art. 73 e art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme del testo unico sugli stupefacenti che disciplinano i reati contestati all'imputato; il procedimento cautelare è relativo a tali imputazioni.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle misure sanzionatorie accessorie e per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto appropriato disporre un versamento equitativo di euro 3.000,00 non ritenendo il ricorso privo di colpa.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018 (Leonardi, Rv. 275260)
Precedente che conferma l'interpretazione dell'art. 276 comma 1-ter circa il potere discrezionale del giudice di aggravare la misura quando la trasgressione dimostri l'inidoneità della misura in atto.
Massime di principio
- La trasgressione comprovata di una prescrizione della misura cautelare (es. divieto di allontanarsi dall'abitazione) può legittimare la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 276 comma 1-ter, previo giudizio sul grado e sulle circostanze della violazione.
- La mancata trasmissione di documenti non decisivi non determina automaticamente nullità o lesione del diritto di difesa se gli atti fondamentali sono stati depositati e il contenuto rilevante è accessibile o riassunto negli atti trasmessi.
- Il ricorso per cassazione non è lo strumento per una nuova valutazione del merito e del riconoscimento di fatto; le censure che richiedono una rivalutazione dei fatti sono inammissibili se la motivazione del giudice è logica e ancorata agli elementi probatori.
- Per configurare violazione del diritto di difesa è necessario dimostrare un concreto pregiudizio derivante dall'omissione o dall'impossibilità di accesso agli atti, non la mera presenza di atti non trasmessi.
- Le spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle Ammende) possono essere disposte anche in via equitativa quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo prova di dolo o colpa grave nella definizione del ricorso.
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