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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37559/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un avvocato, pur iscritto all'albo professionale ma non alla cassa di previdenza di categoria, era stato destinatario da parte dell'INPS di intimazione di pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2011, notificata il 23 agosto 2017. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, dichiarando insussistente l'obbligo contributivo per intervenuta prescrizione quinquennale, ritenendo come dies a quo il 9 luglio 2012, data in cui il credito era divenuto esigibile, ed escludendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse il dolo idoneo a sospendere la prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, sostenendo che il termine di prescrizione dovesse essere ritenuto sospeso perché il professionista non aveva compilato il quadro RR, richiamando arresti di legittimità favorevoli alla sospensione in presenza di occultamento doloso del debito contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ribadito che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché tale dichiarazione è una mera esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo. Quanto alla sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c., ha chiarito che essa opera solo quando il debitore tenga una condotta che renda per il creditore una vera impossibilità di agire, non una semplice difficoltà di accertamento del credito. Nel caso concreto, l'accertamento della Corte territoriale, secondo cui la mancata denuncia del reddito non equivaleva a un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo, è stato ritenuto insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'INPS alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È stata richiamata come norma processuale di deduzione del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi della gestione separata ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31

    Disciplina l'obbligo contributivo verso la gestione separata, assunto come parametro della pretesa dell'INPS.

  • art. 2941 c.c., n. 8

    La sospensione della prescrizione richiede una condotta dolosa del debitore tale da rendere impossibile l'azione del creditore, non essendo sufficiente una mera difficoltà di accertamento del credito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata richiamata la proposta in camera di consiglio non partecipata.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È stato applicato il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il richiamo all'art. 13, comma 1-quater, del testo unico sulle spese di giustizia.

Massime di principio

  • In materia di contributi previdenziali dovuti alla gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • La dichiarazione dei redditi del professionista ha natura di mera esternazione di scienza e non costituisce presupposto costitutivo del credito contributivo.
  • La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito presuppone una condotta del debitore che renda impossibile l'azione del creditore; non basta una difficoltà di accertamento del credito o una mera omissione dichiarativa.
  • L'accertamento in fatto del giudice di merito circa l'assenza di un occultamento doloso non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
  • Non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e sospensione della prescrizione per dolo del debitore.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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