Sentenza del 30/03/2022 n. 10187 - Corte di Cassazione
IRPEF - Indagini finanziarie - Accertamenti bancari a carico di lavoratori dipendenti - Art. 32 DPR n. 600 del 1973 - Presunzione legale - Maggior reddito - Movimentazioni dei conti correnti bancari non giustificate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2009 derivante da verifiche sulle movimentazioni dei conti correnti bancari intestati al contribuente; la CTR aveva annullato l'avviso ritenendo che la presunzione legale di maggior reddito prevista dall'art. 32 DPR 600/1973 non operasse nei confronti dei lavoratori dipendenti. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 DPR 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., deducendo che la presunzione si applica alla generalità dei contribuenti, non solo a titolari di impresa o professione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso (per effetto della sospensione di nove mesi prevista dal D.L. n.119/2018, art.6, comma 11, convertito con L. n.136/2018) e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva escluso l'operatività della presunzione nei confronti del lavoratore dipendente e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale competente per nuovo esame conformemente ai principi giurisprudenziali consolidati: l'art. 32 DPR 600/1973 si applica alla generalità dei contribuenti; la presunzione è juris tantum e qualifica gli accrediti bancari come ricavi fino a che il contribuente non dia prova analitica e specifica che quei versamenti sono già stati considerati in dichiarazione o non sono imponibili. La CTR dovrà altresì valutare rigorosamente l'efficacia dimostrativa delle giustificazioni fornite.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
comma 1, n. 2 (indagini finanziarie e presunzione relativa di disponibilità di maggior reddito)
La presunzione prevista si applica alla generalità dei contribuenti (non solo a imprenditori o professionisti) e consente di qualificare gli accrediti bancari come ricavi imponibili salvo prova contraria fornita dal contribuente; è una presunzione juris tantum che inverte l'onere della prova.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
Riferimento normativo richiamato dall'art. 32: disciplina l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche ed è collegata all'impiego dei dati delle indagini finanziarie per rettifiche e accertamenti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2
Analogia richiamata dalla Corte: la presunzione in materia di IVA è omologa a quella prevista per le imposte sui redditi, giustificando la qualificazione degli accrediti come ricavi.
Codice Civile, art. 2697
Riguarda l'onere della prova; nella fattispecie la Corte recepisce che l'onere probatorio grava sul contribuente per dimostrare che i movimenti bancari non sono imponibili o sono già stati dichiarati.
Codice di Procedura Civile, art. 327
Richiamato relativamente al termine per proporre il ricorso per cassazione; la Corte ha però ritenuto inapplicabile il termine non considerata la sospensione normativa speciale richiamata.
D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11 (convertito con L. n. 136 del 2018)
Ha determinato la sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione, giustificando la regolarità temporale del ricorso dell'Agenzia.
Massime di principio
- La presunzione prevista dall'art. 32 DPR 600/1973 si applica a tutti i contribuenti, compresi i lavoratori dipendenti, e non è limitata ai soli titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
- Si tratta di una presunzione legale 'juris tantum' che inverte l'onere della prova: spettano al contribuente l'onere e la necessità di fornire una prova analitica e specifica per ciascun accredito bancario per dimostrare che non costituisce reddito imponibile o che è già stato dichiarato.
- I movimenti e gli accrediti riscontrati sui conti correnti possono essere qualificati come ricavi imponibili se il contribuente non fornisce giustificazioni puntuali circa la provenienza e la natura di ogni singolo versamento.
- Il giudice di merito deve valutare con rigore l'efficacia delle prove offerte dal contribuente; non può sostituirsi alla presunzione legislativa con valutazioni di mera 'ragionevolezza' dell'inferenza, essendo la presunzione già prevista dal legislatore.
- In sede procedurale, termini di impugnazione possono essere sospesi o modificati da norme straordinarie (es. D.L. n.119/2018), quindi le eccezioni di tardività vanno valutate alla luce di eventuali sospensioni normative.
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