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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34376/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/02/2024 che ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena risultante dal provvedimento di cumulo del 30/06/2020. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione degli artt. 78 c.p. e 663 c.p.p. sostenendo che, a seguito della revoca dell'indulto precedentemente concesso in uno dei cumuli, il nuovo provvedimento di cumulo avrebbe dovuto computare l'intera pena finale prevista dal precedente cumulo (e non solo la quota corrispondente all'indulto revocato), perché lo "scioglimento" del cumulo non può avvenire in danno del condannato; in sostanza chiedeva la ricalcolazione della pena complessiva tenendo conto integralmente del cumulo precedente e detraendo le pene già effettivamente espiate.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che i cumuli parziali sono autonomi e che il criterio moderatore dell'art. 78 c.p. si applica a ciascuna operazione di cumulo. È stato precisato che la revoca dell'indulto non "scioglie" il cumulo precedente ma fa sì che la quota di pena oggetto di indulto revocato resti come pena residua non eseguita, da computare nel successivo provvedimento di cumulo. Nel caso concreto i precedenti provvedimenti di cumulo erano stati integralmente espiati (fatta eccezione per la parte oggetto di revoca dell'indulto) e la Corte ha correttamente inserito tale quota nel cumulo del 30/06/2020; pertanto non sussiste errore di calcolo. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p. si applica ad ogni singola operazione di cumulo; nei cumuli parziali ciascuna operazione viene valutata separatamente e l'eventuale indulto ed eventuale revoca incidono sulla quota di pena non espiata che va computata nel cumulo successivo.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle modalità di controllo e rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione procedurale nell'operare il calcolo come fatto nel provvedimento impugnato.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019 (Pieroni)

    Principio che quando un condannato commette un reato durante l'espiazione di una pena occorrono cumuli parziali; non è corretto formare un unico cumulo di tutte le pene se vi sono reati commessi in tempi diversi.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020 (Fontana)

    Specificazione che la parte di pena oggetto di indulto revocato deve essere inserita nel cumulo successivo come segmento di pena residua del precedente cumulo non espiato.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 30428 del 13/10/2020 (Cardella) e Sez. 5, n. 24622 del 28/04/2021 (Cardella, mm.)

    Sentenze richiamate dalle parti: la Corte evidenzia che la giurisprudenza non impone lo scioglimento del cumulo per effetto della revoca dell'indulto ma richiede di considerare la quota non eseguita come pena residua da computare nei successivi cumuli.

Massime di principio

  • I cumuli sono spesso "parziali": ciascun cumulo riguarda il periodo e i reati compresi fino alla data della nuova commissione e può essere autonomo rispetto a successivi cumuli.
  • L'art. 78 c.p. (criterio moderatore) si applica a ciascuna operazione di cumulo; non si applica una sorta di ricalcolo ex novo di tutte le condanne accumulate ogni volta che si forma un nuovo cumulo.
  • La revoca dell'indulto non determina lo "scioglimento" del precedente cumulo, ma trasforma la quota precedentemente indultata in una pena residua non espiata che deve essere computata nel cumulo successivo.
  • Se i precedenti provvedimenti di cumulo sono stati integralmente espiati eccetto la quota oggetto di revoca dell'indulto, il nuovo cumulo deve tener conto solo di quella parte residua e delle nuove pene, non dell'intera pena già ritenuta espiata.
  • In casi simili è utile presentare al giudice dell'esecuzione calcoli dettagliati delle detrazioni per il tempo già effettivamente servito, indicare esattamente quali cumuli si contestano e dimostrare se/come la revoca dell'indulto incide concretamente sulla pena residua.

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