Sentenza n. 1885/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle statuizioni di due sentenze del TAR Veneto, n. 221 del 29 gennaio 2026 e n. 287 del 4 febbraio 2026, relative al pagamento di complessivi € 2.176,67 per spese legali distratte a favore del ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito in proprio per ottenere l’ottemperanza delle due sentenze, notificate alle amministrazioni destinatarie rispettivamente il 30 gennaio 2026 e il 6 gennaio 2026, nella parte in cui avevano disposto la distrazione in suo favore delle spese legali per complessivi € 2.176,67, comprensivi di spese e oneri di legge. Ha dedotto che il Ministero non aveva eseguito spontaneamente le statuizioni nel termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e ha chiesto il pagamento, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Dopo il deposito del ricorso, il 12 giugno 2026, ha comunicato che le somme erano state pagate il 20 agosto 2026 e il 24 luglio 2026, chiedendo la decisione sulle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il pagamento successivo alla proposizione del ricorso ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Ai fini delle spese, ha rilevato la fondatezza della domanda e la spettanza pacifica delle somme, come confermate dall’adempimento tardivo del Ministero; ha tuttavia considerato tale pagamento spontaneo, benché successivo al ricorso, un comportamento conciliativo idoneo a giustificare la compensazione parziale. Ha quindi compensato per metà le spese, liquidate complessivamente in € 800,00, e posto a carico del Ministero i residui € 400,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali al 15% e accessori di legge. L’amministrazione è stata inoltre individuata quale parte tenuta al pagamento del contributo unificato anche in caso di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Sulla scorta della dichiarazione resa dal ricorrente, deve ritenersi che la pretesa sostanziale avanzata con il ricorso introduttivo abbia avuto integrale soddisfazione. Non resta dunque al Collegio, in base al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
La completa soddisfazione della pretesa sostanziale durante il giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 26 c.p.a.
Tuttavia il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824): e, nel caso di specie, tali ragioni sono individuabili proprio nell’adempimento spontaneo, seppur tardivo, da parte del Ministero, valutabile come un comportamento dell’Amministrazione di tipo conciliativo finalizzato alla definizione del contenzioso e per tale motivo apprezzabile sul piano della regolamentazione delle relative spese.
La soccombenza virtuale non esclude la compensazione delle spese quando ricorrano ragioni giustificative; può costituirne ragione l’adempimento spontaneo, seppure tardivo, intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio.
art. 92 c.p.c.
Tuttavia il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824): e, nel caso di specie, tali ragioni sono individuabili proprio nell’adempimento spontaneo, seppur tardivo, da parte del Ministero, valutabile come un comportamento dell’Amministrazione di tipo conciliativo finalizzato alla definizione del contenzioso e per tale motivo apprezzabile sul piano della regolamentazione delle relative spese.
Il giudice può compensare le spese in presenza di ragioni giustificative, individuate nella fattispecie nell’adempimento spontaneo e tardivo dell’amministrazione, valutabile come condotta conciliativa.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Giova altresì evidenziare che, a norma dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese di giudizio; infatti l’obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per l’importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice sia la possibilità di disporne la compensazione, sia la determinazione del suo ammontare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2024, n. 9533).
Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente anche se le spese di giudizio sono compensate, poiché il relativo obbligo deriva direttamente dalla legge e non è rimesso alla disponibilità del giudice.
Massime di principio
- Quando, durante un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente la statuizione azionata e il ricorrente ne dà atto, la pretesa sostanziale risulta soddisfatta e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Nel regolare le spese in caso di cessazione della materia del contendere, la fondatezza della pretesa e la soccombenza virtuale possono essere apprezzate insieme alla condotta successiva delle parti; l’adempimento spontaneo ma tardivo dell’amministrazione può giustificare la compensazione parziale delle spese.
- Il contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente anche quando le spese di lite siano compensate, trattandosi di obbligazione ex lege il cui importo e la cui imputazione non possono essere modificati dal giudice.
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