Cassazione Penale, Ordinanza n. 12209/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Il primo motivo denunciava inosservanza di legge e vizio motivazionale sulla sufficienza del quadro probatorio posto a base dell'affermazione di responsabilità. Il secondo motivo censurava la motivazione sulla sussistenza delle aggravanti contestate, deducendone l'assenza o l'insufficienza. Il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alle aggravanti. La Corte ha ritenuto i primi due motivi non consentiti in sede di legittimità perché volti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove; il secondo anche generico ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Il terzo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato, trattandosi di valutazione discrezionale di merito adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che le doglianze miravano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità; inoltre, la censura sulle attenuanti generiche atteneva a un apprezzamento di merito sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare gli elementi a base della censura; altrimenti è generico e inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente e giuridicamente corretta.
- La censura sulla sussistenza delle aggravanti deve essere specifica: il ricorrente deve indicare in modo puntuale quali elementi motivazionali siano erronei o mancanti; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
- La valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul loro eventuale bilanciamento con le aggravanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, salvo che la decisione sia affetta da mancanza, manifesta illogicità o arbitrarietà della motivazione.
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