Ordinanza n. 790/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del decreto, prot. nr. -OMISSIS-, con cui la Questura di Torino ha respinto la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro nonché di ogni altro presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Torino di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Torino, fondato sull'assunto che egli avrebbe dovuto chiedere la conversione del titolo di soggiorno già posseduto, anziché il rilascio di un nuovo permesso. In giudizio l'amministrazione ha prospettato per la prima volta un'ulteriore ragione ostativa, sostenendo che lo straniero avrebbe dovuto ottenere un visto d'ingresso per motivi di lavoro e seguire la procedura prevista dall'art. 22 del d.lgs. 286/1998. Il Collegio aveva già accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Successivamente l'amministrazione ha riaperto il procedimento e ha comunicato nuovi motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, senza che risultasse ancora adottato un nuovo provvedimento conclusivo.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha rilevato che il procedimento amministrativo è stato riaperto in esecuzione dell'ordinanza cautelare e che sono stati comunicati nuovi motivi ostativi, ma che non risulta ancora emanato il provvedimento conclusivo. Poiché tale situazione non priva il ricorrente dell'interesse al ricorso né gli consente ancora di proporre motivi aggiunti contro una nuova determinazione, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio: la Questura di Torino deve depositare il provvedimento eventualmente adottato medio tempore oppure una relazione sullo stato di avanzamento del procedimento. L'esame del merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 4 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
L'amministrazione ha richiamato, per la prima volta in giudizio, la procedura relativa all'ingresso e al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro; l'ordinanza non decide la fondatezza di tale prospettazione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Quando, in esecuzione di una misura cautelare, l'amministrazione riapre il procedimento e comunica nuovi motivi ostativi, ma non ha ancora adottato il provvedimento conclusivo, il giudice può disporre l'acquisizione del provvedimento eventualmente sopravvenuto o di una relazione sullo stato del procedimento e rinviare la decisione sul merito.
- La mera riapertura del procedimento amministrativo e la comunicazione di nuovi motivi ostativi non determinano, di per sé, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro il precedente provvedimento, finché non sia adottata una nuova determinazione conclusiva.
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