Sentenza n. 8004/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno del 12.10.2022, notificato dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 15.12.2022, con il quale è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'Interno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana, deducendo l'illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Il diniego era stato fondato dall'Amministrazione sulle vicende penali riferite alla richiedente, comprendenti precedenti per truffa, calunnia e minaccia, nonché sulle circostanze fattuali sottostanti, desunte in particolare dal rapporto informativo della Questura.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992 costituisce esercizio di un potere discrezionale di alta amministrazione, volto a valutare l'interesse pubblico e lo status morale e civile del richiedente, nonché il suo grado di integrazione nella comunità nazionale. Nel caso concreto, i precedenti penali per truffa, calunnia e minaccia sono stati ritenuti idonei a evidenziare l'inaffidabilità dell'interessata e una non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Il Collegio ha ritenuto legittimo il rilievo attribuito a tali vicende e ha precisato che possono assumere rilevanza anche precedenti non sfociati in un rinvio a giudizio. Ha quindi escluso sia il difetto di istruttoria sia il difetto di motivazione, reputando il diniego adeguatamente istruito e motivato. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana è qualificata come provvedimento discrezionale di alta amministrazione, subordinato alla valutazione dell'interesse pubblico, dello status morale e civile del richiedente e del suo grado di integrazione nella comunità nazionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992 è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione, nel quale l'Amministrazione deve valutare l'interesse pubblico, lo status morale e civile del richiedente e il suo grado di integrazione nella comunità nazionale.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza possono assumere rilievo non solo le condanne definitive, ma anche precedenti penali o vicende penali non sfociate in rinvio a giudizio, purché siano concretamente valutati dall'Amministrazione come indicatori di inaffidabilità o di non compiuta integrazione.
- La motivazione del diniego di cittadinanza è sufficiente quando espone le vicende penali e gli elementi fattuali posti a base della valutazione negativa, rendendo comprensibile il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione del richiedente.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza non sostituisce la valutazione discrezionale dell'Amministrazione, ma verifica la sussistenza di un'adeguata istruttoria e di una motivazione coerente con gli elementi acquisiti.
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