Sentenza n. 430/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.100 del 6 maggio 2025 del Tribunale di Lanciano, relativa a indennità sostitutiva per ferie maturate, per complessivi €6.410,25, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, preso atto dell'avvenuto pagamento del credito azionato. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, applicando il criterio della soccombenza virtuale poiché il pagamento era avvenuto dopo la proposizione del ricorso. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta.
Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di pagamento derivante dalla sentenza del Tribunale di Lanciano n. 100 del 6 maggio 2025, relativa a € 6.410,25 per indennità sostitutiva di ferie maturate
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lanciano n. 100 del 6 maggio 2025, che riconosceva un credito di € 6.410,25 per indennità sostitutiva di ferie maturate. Ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha comunicato di aver effettuato il pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese, osservando che il pagamento era intervenuto solo dopo l'avvio del giudizio.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Con ricorso la Sig.ra Alessia Casalanguida richiedeva, ex art.112, comma 2 c.p.a., l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.100 del 6 maggio 2025 del Tribunale di Lanciano, relativa a indennità sostitutiva per ferie maturate, per complessivi €6.410,25, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
La disposizione è indicata quale base dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato relativo al pagamento dell'indennità.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Alla luce di quanto in ultimo segnalato dalle parti, va dichiarata la cessata materia del contendere, ex art.34, comma 5 c.p.a..
L'avvenuto pagamento, comunicato dalle parti, giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'intervenuta esecuzione dell'obbligo risultante dal giudicato può condurre alla declaratoria di cessata materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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