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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23379/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna di merito (Corte d'appello di Catanzaro 25/11/2025 che confermava il Tribunale 19/06/2024). Nel ricorso di Berlingieri si eccepisce: mancanza dell'elemento soggettivo dell'estorsione (assenza di ingiusto profitto e volontà costrittiva; mera richiesta di restituzione e consegna del pacco), vizio di valutazione della prova (testimonianza di Zangari), mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.4 c.p. e difetto di bilanciamento delle attenuanti. Nei ricorsi per Passalacqua si deducono: motivazione apparente e meramente adesiva; errata qualificazione del fatto come estorsione anziché reato di cui all'art. 393 c.p.; applicazione dell'aggravante per uso di arma e della recidiva senza specifica motivazione; mancata individuazione del contributo causale dell'imputata nel concorso nel reato; travisamento della prova e mancata considerazione di elementi favorevoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi (decisione del 04/06/2026). Motivazione: i ricorsi sono aspecifici e cumulativi nelle censure (violazione art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)), alcune doglianze non erano state previamente devolute in appello (art. 606, comma 3 c.p.p.), e le critiche si limitavano a una rielaborazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Sul punto di diritto sostanziale, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in estorsione poiché le minacce erano rivolte anche a terzi estranei al rapporto contrattuale, elemento decisivo per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Conseguenze: confermata la decisione impugnata; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e all'erogazione di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Limiti delle censure ammissibili in cassazione: lett. e) vizia la motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità); lett. b) riguarda il travisamento della prova. La Corte ha richiamato che denunzie cumulative e generiche di vizi della motivazione sono inammissibili.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Preclusione delle questioni non previamente dedotte in sede di appello: profili non dedotti in appello non sono sindacabili in cassazione.

  • art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norme richiamate per l'inammissibilità per aspecificità dei motivi (onere di specificare i profili di vizio della motivazione).

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Attenuante della lieve entità: la Corte ha ritenuto che la mancata concessione non fosse viziata, anche considerando che richiedere la sua applicazione e il suo bilanciamento compete al giudice di merito e va adeguatamente motivato.

  • art. 393, cod. pen.

    Reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia: la Corte distingue tale fattispecie dall'estorsione soprattutto quando la condotta violenta/minacciosa è diretta a terzi estranei al rapporto contrattuale, fattore che può integrare l'estorsione.

  • art. 629, cod. pen.

    Norma sull'estorsione: la Corte ha ritenuto la sussunzione corretta perché le minacce avevano finalità costrittiva e/o erano rivolte a soggetti estranei al rapporto contrattuale, comportando ingiusto profitto implicito nel costringere la vittima al rapporto negoziale.

  • art. 610, cod. pen.

    Violenza privata: richiamata nel confronto tra possibili qualificazioni della condotta; la Corte ha ritenuto più adeguata la qualificazione in estorsione nel caso concreto.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure sulla motivazione devono essere specifiche e individuare esattamente in cosa manchi, sia contraddittoria o manifestamente illogica la motivazione; denunce generiche o cumulative sono inammissibili.
  • La Corte di legittimità non può rivedere liberamente la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito: il sindacato è limitato a profili di legalità e a vizî di motivazione chiaramente individuati.
  • Questioni non sollevate o dedotte in appello sono in linea di principio precluse al giudizio di cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.).
  • Per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni rileva la finalità costrittiva e l'eventuale rivolgersi delle minacce a terzi estranei al rapporto contrattuale; se la vittima è indotta a un rapporto negoziale la presenza dell'ingiusto profitto può essere desunta dalla condotta stessa.
  • L'applicazione di aggravanti (uso di arma) e della recidiva richiede motivazione specifica che ne accerti la conoscenza, l'adesione o la rilevanza rispetto alla personalità e alla pericolosità dell'imputato; l'assenza di tale motivazione può costituire motivo valido di censura quando dedotto nei termini processuali.
  • Offerte di risarcimento successivamente proposte alla sentenza di appello possono risultare irrilevanti ai fini del giudizio di merito; per ottenere rilievo devono essere tempestive e adeguatamente documentate nel corso del processo.

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