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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1053

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1053 della Commissione del 25 giugno 2021 che abroga il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32021R1053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà esecuzione agli effetti di una sentenza della Corte di giustizia che ha dichiarato invalido il regolamento originario istitutivo del dazio antidumping sui tubi senza saldature in ferro o acciaio provenienti dalla Cina. Di conseguenza, la Commissione abroga con effetto retroattivo il dazio antidumping definitivo introdotto nel 2015. È inoltre previsto che i dazi versati possano essere rimborsati o sgravati secondo la normativa doganale applicabile, nei limiti temporali previsti dal codice doganale dell’Unione.

Abrogazione ex tunc del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, con possibilità di rimborso o sgravio dei dazi versati.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, già soggette al dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272. Produisce effetti nei confronti di tutti gli operatori interessati, con efficacia retroattiva dal 9 dicembre 2015. Restano rilevanti, per il recupero delle somme, le regole doganali dell’Unione, in particolare il termine di tre anni dell’articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale dell’Unione.

Abrogazione del dazio antidumping sui tubi senza saldature originari della Cina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1053 è adottato dalla Commissione per adeguare l’ordinamento unionale agli effetti di una sentenza della Corte di giustizia che ha dichiarato invalido, con effetti erga omnes ed ex tunc, il regolamento originario istitutivo del dazio antidumping sui tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione richiama anche il precedente annullamento giurisdizionale relativo al produttore esportatore Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd. e precisa che, per parallelismo delle forme, l’abrogazione delle misure prorogate nel 2015 deve intervenire con regolamento della Commissione.

Contesto giuridico e vicenda pregressa

Il testo ricostruisce la sequenza delle misure antidumping:

  • nel 2009 è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in questione, con aliquote del 17,7 % per Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd., del 27,2 % per le altre società che hanno collaborato e del 39,2 % per tutte le altre società;
  • nel 2015, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, le misure sono state prorogate per altri cinque anni mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272;
  • nel 2021 la Corte, nella causa C-324/19, ha dichiarato invalido il regolamento originario, con effetti retroattivi e nei confronti di tutti.

La Commissione fonda il proprio intervento anche sull’articolo 266 TFUE, che impone alle istituzioni di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alle sentenze della Corte.

Abrogazione delle misure e retroattività

L’articolo 1 dispone che il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 è abrogato a decorrere dal 9 dicembre 2015. La scelta dell’effetto retroattivo si spiega con l’invalidità ex tunc del regolamento originario del 2009, la quale travolge anche la proroga del 2015 nella stessa misura in cui è viziato il regolamento definitivo.

Rimborso e sgravio dei dazi

Il regolamento prevede espressamente che i dazi definitivi versati in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 possano essere oggetto di rimborso o sgravio secondo la normativa doganale applicabile. Il considerando 10 chiarisce, in particolare, che:

  • l’operatore può chiedere il rimborso solo se e nella misura in cui non sia decorso il termine di tre anni previsto dall’articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale dell’Unione;
  • la dichiarazione di invalidità del regolamento originario non costituisce, di per sé, caso fortuito o forza maggiore idoneo a prorogare tale termine ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo codice.

Entrata in vigore e portata applicativa

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguenze pratiche immediate per gli operatori che abbiano sopportato il dazio antidumping oggetto di abrogazione.

Disposizioni principali

Abrogazione retroattiva del dazio antidumping

L’articolo 1, paragrafo 1, abroga il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, con decorrenza dal 9 dicembre 2015.

Rimborso o sgravio dei dazi versati

L’articolo 1, paragrafo 2, prevede il rimborso o lo sgravio di qualsiasi dazio definitivo versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272, secondo la normativa doganale applicabile. Il considerando 10 richiama il termine ordinario di tre anni dell’articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013, escludendo che la declaratoria di invalidità integri, di per sé, caso fortuito o forza maggiore idoneo a prorogarlo.

Fondamento nell’esecuzione delle sentenze della Corte

Il regolamento si fonda sull’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 e dà attuazione all’obbligo, ex articolo 266 TFUE, di eseguire le sentenze della Corte. I considerando richiamano la sentenza del 4 febbraio 2021 nella causa C-324/19, che ha dichiarato invalido il regolamento (CE) n. 926/2009 con effetti erga omnes ed ex tunc, incidendo anche sul regolamento di proroga del 2015.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialeunione doganalediritto doganale

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