Sentenza n. 1897/2026 - Catania, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. 54/2025 del 15.01.2025 (Repert. n. 421/2025 del 03/03/2025) emesso dal Tribunale Ordinario di Ragusa (Dott. Maggioni) nel procedimento n. 80/2025 R.G., notificato in data 16.01.2025, non opposto nei termini di legge e divenuto definitivamente esecutivo (come da decreto di esecutorietà n. 3913/2025 del 03.03.2025 - Rep. 421/2025 del 03/03/2025), attestato dal Tribunale Ordinario di Ragusa, notificato in tal forma in data 09.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo, recante condanna del Comune al pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società cooperativa ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 54/2025 emesso dal Tribunale Ordinario di Ragusa, divenuto definitivamente esecutivo e notificato al Comune il 9 settembre 2025. Il titolo condannava l'amministrazione al pagamento di 27.000 euro, oltre interessi, spese della procedura monitoria e accessori di legge. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento del Comune e ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'ottemperanza, ritenendo ammissibile l'azione ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., in quanto diretta a ottenere l'attuazione di un provvedimento del giudice ordinario equiparato alle sentenze passate in giudicato. Poiché il decreto ingiuntivo era stato notificato il 9 settembre 2025 ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'azione esecutiva nei confronti del Comune poteva essere avviata. Non risultando provato l'adempimento, il giudice ha ordinato al Comune di pagare integralmente capitale, interessi e spese liquidati nel decreto ingiuntivo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, con facoltà di delega a un funzionario qualificato, assegnandogli ulteriori novanta giorni dall'insediamento e prevedendo l'attivazione su istanza della parte creditrice. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in considerazione delle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.100 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
provvedimenti ad esse [alle sentenze passate in giudicato] equiparati del giudice ordinario
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione dei provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, tra cui il decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine risultava decorso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata disposta, poiché il giudice ha ritenuto sussistenti specifiche difficoltà nell'adempimento riconducibili a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica.
art. 93 c.p.c.
con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari
La condanna alle spese è stata distratta in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- L'ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo e quindi equiparabile, ai fini dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., a una sentenza passata in giudicato.
- Nei giudizi di ottemperanza per crediti pecuniari nei confronti di una pubblica amministrazione, l'azione esecutiva può essere avviata solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Accertato il mancato adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme riconosciute dal titolo esecutivo entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando le specifiche difficoltà dell'adempimento, collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, rendano non opportuna la sua applicazione.
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