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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08452/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che ha parzialmente riformato la decisione di primo grado solo nella determinazione della pena, confermando per il resto la condanna per due episodi di evasione, per un reato di violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale ex art. 75 d.lgs. 159/2011 e per tre furti, di cui due aggravati. Con il primo motivo deduce violazione di legge per la celebrazione del processo in assenza di un formale provvedimento di riunione. Con il secondo e il terzo motivo contesta la responsabilità per il furto ai danni di una persona offesa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura delle prove. Con il quarto motivo lamenta l'eccessività della pena e il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Con il quinto motivo deduce violazione di legge sulla specie di pena irrogata per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011, sostenendo che sarebbe stata applicata la disciplina relativa alla contravvenzione anziché quella del delitto.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato perché l'inosservanza delle norme sulla riunione e separazione dei processi non è assistita da sanzione di nullità né da specifico mezzo di impugnazione. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati e comunque inammissibili, poiché mirano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa al giudice di legittimità, e si risolvono nella mera riproposizione di doglianze già disattese in appello. Il quarto motivo è manifestamente infondato perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata alla luce degli artt. 132 e 133 c.p., con motivazione ritenuta congrua. Il quinto motivo è infondato perché la condanna riguarda il delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, che sanziona la violazione degli obblighi o delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno. Seguono la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 17, 18 e 19 c.p.p.

    La violazione delle regole sulla riunione e separazione dei processi non comporta nullità né è impugnabile con specifico mezzo contro il relativo provvedimento.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere sorretta da motivazione coerente con i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La pena va determinata tenendo conto dei criteri di gravità del reato e di capacità a delinquere, ambiti riservati alla valutazione del giudice di merito.

  • art. 75 d.lgs. 159/2011

    La Corte distingue la contravvenzione del primo comma dal delitto del secondo comma, affermando che integra quest'ultimo la violazione degli obblighi o prescrizioni imposte con sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    La condotta consistente nella violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno integra il delitto previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio né una rilettura autonoma dei fatti alternativa a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una diversa ricostruzione fattuale, quando la sentenza impugnata sia sorretta da un percorso argomentativo logico e coerente con le risultanze processuali.
  • I motivi di ricorso che si limitano a riprodurre pedissequamente le doglianze già proposte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, sono inammissibili per difetto di specificità.
  • La graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in presenza di vizi logici o giuridici evidenti.
  • La violazione delle norme sulla riunione o separazione dei processi, in assenza di espressa previsione sanzionatoria, non determina nullità del procedimento.
  • La violazione delle prescrizioni imposte con la misura di sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno integra il delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, distinto dalla contravvenzione contemplata dal primo comma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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