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Sentenza

Sentenza n. 456/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 5033/2024 (R.G. 13878/2024) del Tribunale di PALERMO, sezione Lavoro, pubblicata il 5.12.2024, notificata il 1.3.2025, e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio annuo della Carta elettronica per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi 1.000 euro, e il Ministero era stato condannato all’emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale. È stato dedotto l’inadempimento dell’amministrazione nonostante il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha inoltre chiesto la rivalutazione monetaria e la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, rilevando il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle spettanze mediante emissione dei buoni elettronici per complessivi 1.000 euro entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte, è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. È stata respinta la domanda di rivalutazione monetaria, poiché il giudice ordinario non si era pronunciato sul punto e, per i crediti retributivi successivi al 31 dicembre 1994, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, salvo che la rivalutazione ecceda gli interessi legali, circostanza non documentata. Il TAR ha precisato che l’incarico di commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 189 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato, ordinando all’amministrazione di adempiere e nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta; consente inoltre di applicare la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere determinata dal giudice dell’ottemperanza per rafforzare l’effettività dell’ordine di esecuzione; nel caso concreto è stata fissata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla norma, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, costituisce presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa alla nomina e all’operato del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza per equa riparazione può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001, inclusa la previsione della gratuità dell’incarico quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Ha previsto la disciplina richiamata dal giudice in tema di commissario ad acta e applicazione analogica alle altre condanne pecuniarie.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Esclude, in materia retributiva, il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi per i periodi successivi al 31 dicembre 1994; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi legali, con esclusione di questi ultimi.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono state poste a carico dell’amministrazione resistente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione per ordinare l’esecuzione integrale della pronuncia nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione obbligata, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente.
  • La disciplina sulla gratuità e sull’obbligatorietà dell’incarico del commissario ad acta prevista per le ottemperanze relative alle condanne ex legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle altre condanne amministrative al pagamento di somme di denaro; quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l’inadempimento di un ordine di pagamento emesso nel giudizio di ottemperanza e può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
  • Per i crediti retributivi dei pubblici dipendenti relativi a periodi successivi al 31 dicembre 1994, la rivalutazione monetaria non si cumula con gli interessi legali; essa è riconoscibile solo per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi e deve essere specificamente dimostrata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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