Sentenza n. 5715/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 20001/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla banca dati degli impianti pubblicitari e dal diritto a mantenerli sul territorio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR deducendo, in primo luogo, che la nota comunale, pur formalmente qualificata come comunicazione di avvio del procedimento, fosse immediatamente lesiva perché diffidava al pagamento integrale di un debito per canone di iniziativa pubblicitaria entro dieci giorni, prospettando, in caso di mancato pagamento, la decadenza dalla banca dati degli impianti autorizzati. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione della nota come atto endoprocedimentale, sostenendo che il Comune avesse accertato un debito tributario privo di titolo esecutivo e non preceduto dalla notifica di un avviso di accertamento; ha inoltre dedotto che il debito fosse venuto meno, almeno in parte, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle maggiorazioni tariffarie e del successivo scorporo disposto dal Comune, lamentando difetto di istruttoria e motivazione per omessa verifica dell'attualità del debito e della persistenza della morosità. Con il terzo motivo ha ribadito che gli importi non fossero stati definitivamente accertati e che la rateizzazione non costituisse riconoscimento del debito. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dei principi generali e costituzionali in materia di procedimento amministrativo. Roma Capitale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per natura endoprocedimentale e non lesiva della nota.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal TAR. La nota comunale è stata qualificata come atto endoprocedimentale privo di autonoma efficacia lesiva: l'obbligo di pagamento integrale del canone per le annualità 2011-2014 non derivava dalla nota impugnata, ma dal precedente provvedimento di decadenza dal beneficio della rateizzazione, già autonomamente impugnato in altro giudizio e contenente l'obbligo di pagamento entro dieci giorni. La comunicazione di avvio si limitava quindi a inserirsi nel procedimento volto alla decadenza dalla banca dati e dal diritto a mantenere gli impianti, senza produrre direttamente la lesione lamentata. Accertata l'assenza di lesività e, dunque, l'inammissibilità dell'impugnazione, il Collegio ha dichiarato assorbite le ulteriori censure relative al titolo esecutivo, all'esistenza e quantificazione del debito, alle maggiorazioni tariffarie, al difetto di istruttoria e motivazione e alla violazione dei principi procedimentali. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 82, comma 1, c.p.a.
possibile perenzione del gravame
Il TAR ha rilevato la parziale perenzione rispetto alla società dante causa dell'appellante, che non aveva presentato una nuova istanza di fissazione di udienza dopo l'avviso di possibile perenzione.
art. 7, comma 3, Regolamento comunale in materia di pubblicità e pubbliche affissioni
decadenza dalla banca dati e dal diritto a mantenere tutti gli impianti pubblicitari sul territorio di Roma Capitale
La disposizione è richiamata quale base regolamentare del procedimento di decadenza prospettato nella comunicazione impugnata.
art. 15, comma 2, Regolamento delle entrate di Roma Capitale
decadenza dal beneficio della rateizzazione
Il precedente provvedimento di decadenza dalla rateizzazione è individuato dal giudice come l'atto da cui derivava l'obbligo di pagamento integrale del canone, non la successiva comunicazione di avvio.
sentenza Corte costituzionale n. 15 del 2018
maggiorazioni dichiarate illegittime
La questione relativa all'illegittimità delle maggiorazioni tariffarie è stata dedotta dall'appellante, ma non esaminata nel merito perché assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile l'impugnazione di una comunicazione di avvio del procedimento quando essa ha natura meramente endoprocedimentale e non produce un'autonoma lesione immediata e attuale della posizione del destinatario.
- Quando l'obbligo sostanziale di pagamento deriva da un precedente provvedimento autonomamente adottato e impugnabile, la successiva comunicazione di avvio di un procedimento di decadenza non può essere impugnata per contestare nuovamente l'esistenza, l'ammontare o l'esigibilità del debito.
- La lesività di un atto amministrativo deve essere valutata in concreto verificando se l'atto incida immediatamente sulla posizione giuridica del destinatario; la mera prospettazione di conseguenze derivanti dall'eventuale prosecuzione del procedimento non rende autonomamente impugnabile un atto endoprocedimentale.
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