Cassazione Penale, Ordinanza n. 33014/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. In Cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo attinente al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente ripetitiva di doglianze già valutate dai giudici di merito e, comunque, generica, in quanto non si confrontava in modo effettivo con la motivazione della sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la Corte non ne rilegge gli elementi costitutivi, ma prende atto che la decisione impugnata riguarda tale reato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza offrire argomenti nuovi o specificamente calibrati sulla motivazione impugnata.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio o sul diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è generico e quindi inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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