Ordinanza n. 67/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di cui alla comunicazione del 18/01/2018 prot. n. 684 del Comune di Visso, in persona del responsabile del servizio geom. Dario Morosi, con cui testualmente: Rilevato il permanere, anche alla luce della modesta modifica introdotta, della mancanza delle condizioni di ammissibilità della sopra citata Segnalazione Certificata di Inizio Attività in quanto: Il manufatto il legno ad uso temporaneo rimessa beni recuperati realizzato in via Sant'Antonio, nel terreno distinto in catasto al foglio 45 particella n. 47, delle dimensioni di ml. (6,07*4,07), hmin = ml. 2,17, hmax = ml. 3,31, non presenta le caratteristiche di una pertinenza, che secondo giurisprudenza consolidata sono riassunte come già descritto nella nota prot. N. 12090 del 06/12/2017 ed in particolare: 1. Non è caratterizzata da un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla cosa principale e posta al servizio esclusivo di questa, poiché alla data di presentazione della SCIA in oggetto, avvenuta il 10/11/2017, il bene principale a cui si fa riferimento risulta essere demolito dal Vigili del Fuoco a causa degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016 e per effetto dell'ordinanza sindacale n. 21 del 13/02/2017, i cui lavori risultano ultimati in data 24/03/2017 come da comunicazione che si allega in copia; 2. La consistenza in termini di superficie e volume del manufatto non può essere considerata di modesta entità: 3. La realizzazione di una platea in calcestruzzo armato di cm. 20, già d per sé comporta una trasformazione urbanistica in via permanente del suolo inedificato. Non trova rilievo alcuno, a parere di questo ufficio, la sentenza del TAR Lazio inviata, trattandosi di giudizio amministrativo di primo grado su specifica situazione non particolarmente attinente alla pratica in oggetto. ORDINAVA, secondo i disposti dell'art. 19, comma 3, della Legge n. 241/90 e s.m.c., per le motivazioni sopra riportate, di: 4. Rimuovere i lavori già eseguiti non conformi alla normativa vigente, precisamente: manufatto in legno ad uso temporaneo rimessa beni recuperati, realizzato in via Sant'Antonio, nel terreno distinto in catasto al foglio 45 particella n. 47, delle dimensioni di ml. (6,07*4,07), hmin = ml. 2,17, hmax = ml. 3,31. Nota recapitata e conosciuta il 24/2/2018 dai ricorrenti. La nota Prot. n. 3364 del 30/03/2018 del Dirigente del Comune di Visso con la quale “In riferimento alla Vs. nota inoltrata via pec in data 02/03/2018, assunta al protocollo comunale n.2466 del 03/03/2018, con cui si richiede l'annullamento in autotutela della comunicazione di questo ufficio prot.n.684 del 18/01/2018 in cui si ordina la rimozione dei lavori già eseguiti non conformi alla normativa vigente in relazione alla SCIA presentata in data 10/11/2017 con n. 11184 di prot. gen. Del Comune, successivamente integrata con documentazione inviata in data 10/01/2018 e assunta al prot.n.304 dell'11/01/2018, si comunica quanto segue “Questo ufficio, esaminata la richiesta in oggetto, non ha rilevato elementi tali da giustificare un annullamento in autotutela del provvedimento emesso, considerando che l'intervento che si vorrebbe regolarizzare si pone in contrasto con le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati, nonché con la casistica attinente le pertinenze rilevabile da giurisprudenza maggioritaria consolidata”. Di tutti gli atti presupposti conseguenti e connessi individuati negli atti citati nei detti provvedimenti, tra cui la nota comunicazione prot. 12096 del 06/12/2017 il Comune di Visso, in persona del responsabile del servizio geom Dario Morosi, sul presupposto che il fabbricato non dovesse avere un autonomo accesso alla via pubblica, un autonomo valore di mercato ed un proprio reddito, nonché dovesse avere un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla cosa principale, e sulla base di altre considerazioni che vengono con la presente contestate, ordinava di rimuovere decorsi 90 giorni i lavori già eseguiti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione del Comune di Visso che ordinava, ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990, la rimozione di un manufatto in legno realizzato in forza di SCIA, nonché successivo diniego di annullamento in autotutela
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la comunicazione comunale del 18 gennaio 2018, con cui era stata ritenuta insussistente l’ammissibilità della SCIA relativa a un manufatto in legno destinato temporaneamente a rimessa di beni recuperati, di dimensioni pari a circa 6,07 per 4,07 metri e altezza variabile tra 2,17 e 3,31 metri, ordinandone la rimozione entro novanta giorni. Il Comune aveva escluso la natura pertinenziale dell’opera, rilevando l’assenza del rapporto di subordinazione funzionale rispetto all’edificio principale, già demolito a seguito degli eventi sismici, la non modesta consistenza del manufatto e la realizzazione di una platea in calcestruzzo armato ritenuta trasformazione permanente del suolo. È stato inoltre impugnato il successivo atto con cui il Comune ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela, richiamando il contrasto dell’intervento con gli strumenti urbanistici e la giurisprudenza sulle pertinenze, nonché gli atti presupposti, tra cui la nota comunale del 6 dicembre 2017. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di censura formulati dai ricorrenti; emerge tuttavia la contestazione delle valutazioni comunali relative all’accesso autonomo, al valore di mercato, alla produzione di reddito, al rapporto funzionale con la cosa principale e alla qualificazione urbanistico-edilizia del manufatto.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Rilevata la dichiarazione dei ricorrenti di voler ottenere una decisione sul ricorso e ritenuta necessaria una più completa conoscenza della vicenda, ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando al Comune di Visso di depositare al più presto una relazione dettagliata e aggiornata sui fatti controversi, nonché ogni ulteriore atto o documento utile ai fini della decisione. L’ordinanza non contiene quindi una valutazione conclusiva sulla legittimità della comunicazione di rimozione, sulla SCIA, sulla natura pertinenziale del manufatto o sul diniego di autotutela.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, l. 241/1990
ORDINAVA, secondo i disposti dell'art. 19, comma 3, della Legge n. 241/90 e s.m.c.
La disposizione è richiamata quale base normativa della comunicazione comunale che ha ordinato la rimozione dei lavori ritenuti non conformi nell’ambito della SCIA.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Ravvisata l’opportunità di ordinare alla Amministrazione intimata il deposito di una dettagliata relazione aggiornata sulla vicenda dedotta in contenzioso, ai sensi dell’art. 46, 2° comma, c.p.a.
La norma è utilizzata dal TAR per acquisire dall’amministrazione una relazione aggiornata e gli ulteriori atti o documenti necessari alla decisione.
Massime di principio
- Quando la definizione di un ricorso richiede una più completa conoscenza dei fatti e degli atti amministrativi rilevanti, il giudice amministrativo può disporre, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito di una relazione aggiornata dell’amministrazione e di ogni documento utile, senza anticipare la decisione sul merito.
- L’ordinanza istruttoria che dispone una relazione amministrativa e l’acquisizione documentale non implica, di per sé, alcuna valutazione conclusiva sulla legittimità dell’atto impugnato né sulla fondatezza delle censure dedotte.
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