Cassazione Penale, Sentenza n. 7497/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la domanda di riparazione per errore giudiziario (art. 643 c.p.p.) e per ingiusta sottoposizione a custodia cautelare, sostenendo che la revoca della condanna in sede di revisione è dipesa da nuove acquisizioni probatorie che hanno falsificato gli elementi originari (es. accertamento fonico che escludeva la sua presenza nelle intercettazioni; dichiarazioni che ricostruiscono i rapporti d'affari). Contesta la ritenuta esistenza di colpa grave che gli sarebbe stata addebitata dalla Corte territoriale per avere messo a disposizione locali per riunioni della famiglia mafiosa e per i rapporti con l'esponente Bonanno, sostenendo che tali elementi non possono essere considerati causa dell'errore giudiziario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la scelta della Corte territoriale di escludere la riparazione perché il ricorrente avrebbe tenuto una condotta gravemente colposa (messa a disposizione dei locali, rapporto continuativo con elementi della cosca) che ha contribuito causalmente all'errore giudiziario. La Corte ha inoltre richiamato la distinzione tra i diversi standard causali richiesti dagli artt. 314 e 643 c.p.p. e il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente (quantificate in euro 1.000, oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Citato come norma di riferimento per la forma e i motivi del ricorso per cassazione; usato dal ricorrente per inquadrare le censure di legittimità
art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che ha consentito la revisione e la revoca della condanna penale del ricorrente; usata nel procedimento di remissione in termini per riconsiderare il giudicato penale
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina l'indennizzo per ingiusta sottoposizione alla misura cautelare; la Corte precisa che per escludere il diritto all'indennizzo è sufficiente che la colpa grave abbia concorso a dare causa allo stato detentivo
art. 643 cod. proc. pen.
Regola la riparazione per errore giudiziario; la Corte chiarisce che per escludere la riparazione è necessario che la condotta colposa abbia dato causa all'errore giudiziario (nesso causale diretto e determinante)
art. 606 cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di cassazione sulle questioni di merito; la Corte ha ricordato che il controllo di legittimità verifica la correttezza logico-giuridica del ragionamento del giudice di merito, non la rianalisi dei fatti
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e relative conseguenze sulle spese; la Corte di cassazione ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa ai fini dell'esenzione dalle sanzioni
Giurisprudenza di legittimità (principio sulla frequentazione ambigua come indizio di complicità)
La Corte ha richiamato consolidati precedenti secondo i quali la frequentazione significativa e ripetuta di soggetti coinvolti in attività illecite può costituire indizio grave, idoneo a integrare la colpa grave ostativa alla riparazione
Massime di principio
- Distinguere sempre tra la riparazione per errore giudiziario (art. 643 c.p.p.) e l'indennizzo per ingiusta custodia (art. 314 c.p.p.): la prima richiede che la condotta colposa abbia effettivamente causato l'errore, la seconda può essere esclusa anche se la colpa ha solo concorso alla instaurazione della detenzione
- La messa a disposizione di locali e la frequentazione continuativa di esponenti di consorterie criminali possono costituire elementi indiziari di colpa grave anche se non sono stati ritenuti sufficienti a provare la responsabilità penale in sede di cognizione
- L'assoluzione o la revoca di una condanna in sede di revisione non annulla automaticamente la possibilità che il richiedente abbia tenuto comportamenti che abbiano contribuito causalmente all'errore: il giudice della riparazione valuta il nesso causale e la gravità della condotta indipendentemente dal giudizio di colpevolezza penale
- In sede di cassazione il sindacato è limitato alla correttezza del percorso logico-giuridico del giudice di merito; critiche generiche alla valutazione del fatto o nuove rivalutazioni probatorie non sono ammissibili se il ragionamento di merito è congruo e non contraddittorio
- Per opporre l'esistenza della causa ostativa occorre specificare in che modo il giudice di merito abbia errato nella valutazione originaria degli elementi che hanno portato all'applicazione della misura cautelare; rimane rilevante la diversa funzione del criterio di giudizio oltre ogni ragionevole dubbio rispetto alla valutazione della colpa grave
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