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Sentenza

Sentenza n. 15006/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento - del provvedimento di valutazione medica di non idoneità a qualsiasi patente di guida formulata dalla commissione medica RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, protocollo n. P/RM/25/27111123/CVK del 16/9/25 e notificato in data 19 settembre 2025 a mezzo pec presso lo studio dell’avv. Stefano Bertuzzi, con il quale veniva rigettata l’istanza di riesame in autotutela ex art. 119 co. 5 d.lgs. 285/92 e s.m.i. avverso la valutazione della CML dell’ASL di Latina - Commissione Patenti Speciali di Gaeta - del 25 maggio 2025; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso ivi compresa la valutazione della CML presso ASL di Latina - Commissione Patenti Speciali di Gaeta - del 13 maggio 25.

Giustizia amministrativa202514696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio della Commissione medica RFI di non idoneità a qualsiasi patente di guida, nonché, quale atto presupposto, giudizio della Commissione Medica Locale di idoneità limitata alle categorie A e B con prescrizioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (conducente professionale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già titolare di patente per le categorie A, B, C, BE e CE, era stato sottoposto a revisione a seguito di un sinistro stradale occorso dopo un episodio ischemico cerebrale e in presenza di patologie vascolari e diabetiche. La Commissione Medica Locale lo aveva ritenuto idoneo soltanto alle categorie A e B, con limitazioni di velocità e di distanza dalla residenza. Successivamente, ai sensi dell’art. 119, comma 5, del d.lgs. 285/1992, il ricorrente aveva chiesto una nuova valutazione presso gli organi sanitari RFI, che lo avevano giudicato non idoneo a qualsiasi patente, sulla base di test relativi ai tempi di reazione e alle capacità mnestiche, nonché della terapia farmacologica. Sono stati dedotti, in particolare, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione dell’accertamento sanitario, contestandosi l’insufficienza degli elementi clinici posti a fondamento del giudizio di non idoneità. Il TAR ha preliminarmente ritenuto ammissibile l’impugnazione anche degli accertamenti sanitari endoprocedimentali, poiché aventi natura vincolante e immediatamente lesiva ai sensi dell’art. 119, comma 5, del Codice della strada.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione alla luce della verificazione disposta nel corso del giudizio dal Collegio Medico Legale della Difesa. La commissione verificatrice, composta anche da specialisti in neurologia e oftalmologia, ha sottoposto il ricorrente a nuovi accertamenti e ha concluso che egli possiede i requisiti psicofisici per la conduzione di veicoli delle categorie A, B, C ed E, con rivedibilità annuale. Le risultanze hanno evidenziato funzioni cognitive globalmente nella norma, adeguate capacità attentive, esecutive e mnestiche, tempi di elaborazione degli stimoli efficienti, campo visivo sostanzialmente integro, controllo adeguato del diabete e stabilizzazione degli esiti dell'evento ischemico dopo circa venti mesi senza nuovi episodi neurologici. Il Collegio ha giudicato tali conclusioni logiche e coerenti con gli accertamenti e ha annullato l'atto della Commissione medica RFI, rimettendo la pratica a RFI affinché riesamini la posizione del ricorrente conformandosi alla decisione e agli esiti della verificazione. Le spese di lite sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato al ricorrente; le spese della verificazione, pari a 400 euro oltre IVA, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 5, d.lgs. 285/1992

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Gli accertamenti sanitari degli organi competenti in materia di requisiti psicofisici per la patente, quando vincolano la successiva determinazione ministeriale, possono assumere autonoma lesività e sono immediatamente impugnabili; la norma disciplina anche la possibilità di sottoporre la valutazione a riesame presso organi sanitari RFI.

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

  • d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Individua, secondo la verificazione condivisa dal TAR, i requisiti psicofisici richiesti per la conduzione delle categorie di veicoli interessate.

Massime di principio

  • Gli accertamenti sanitari endoprocedimentali relativi ai requisiti psicofisici per la patente sono autonomamente impugnabili quando, per disposizione normativa, hanno natura vincolante e sono idonei a conformare in modo inevitabile il successivo provvedimento dell'amministrazione formalmente competente.
  • Un giudizio medico di non idoneità alla guida deve essere sorretto da un'istruttoria clinica adeguata e da una motivazione coerente con gli accertamenti effettuati; l'insufficienza o l'incoerenza delle risultanze istruttorie determina l'illegittimità del giudizio.
  • Nelle controversie sui requisiti psicofisici per la patente, una verificazione specialistica disposta dal giudice può fondare l'annullamento del giudizio sanitario quando dimostri, sulla base di accertamenti neurologici, oftalmologici, cognitivi e metabolici, la permanenza dei requisiti di idoneità, eventualmente con rivedibilità periodica.
  • Quando la verificazione accerta l'idoneità alla guida per determinate categorie con necessità di controllo periodico, l'annullamento del giudizio sanitario deve essere accompagnato dalla rimessione della pratica all'organo competente per un riesame conforme alle risultanze della verificazione e alle statuizioni giudiziali.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaResponsabile del procedimento e competenza
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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