Direttiva 2014/36
Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro armonizzato per l'ammissione e il soggiorno dei cittadini di paesi terzi come lavoratori stagionali, con procedure distinte per soggiorni fino a 90 giorni e oltre 90 giorni. Definisce i requisiti di ingresso, i motivi di rifiuto, revoca e proroga, e introduce un insieme di diritti minimi, in particolare parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro e, con limiti, sicurezza sociale e altri ambiti sociali. La direttiva lascia agli Stati membri margini significativi nella scelta del titolo autorizzatorio, nell'eventuale verifica del mercato del lavoro, nella durata massima entro il range 5-9 mesi e nell'organizzazione della procedura unica. Il termine di recepimento è fissato al 30 settembre 2016.
Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego come lavoratori stagionali, con definizione dei diritti minimi e delle garanzie procedurali.
Ambito di applicazione
Si applica ai cittadini di paesi terzi che risiedono fuori dal territorio degli Stati membri e che chiedono di essere ammessi, o sono stati ammessi, in uno Stato membro per lavorare in qualità di lavoratori stagionali. Per soggiorni non superiori a 90 giorni opera fatto salvo l'acquis di Schengen, in particolare il codice dei visti, il codice frontiere Schengen e il regolamento (CE) n. 539/2001. Sono esclusi i cittadini di paesi terzi che al momento della domanda risiedono già nel territorio di uno Stato membro, salvo il caso dell'articolo 15; i prestatori di servizi ai sensi dell'articolo 56 TFUE, inclusi i lavoratori distaccati; i familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato la libera circolazione; e i soggetti con diritti di libera circolazione equivalenti in base ad accordi UE o UE/paesi terzi. Gli Stati membri determinano, nel recepimento, i settori occupazionali che includono attività soggette al ritmo delle stagioni, eventualmente in consultazione con le parti sociali.
Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei lavoratori stagionali
La direttiva istituisce un quadro comune per l'ammissione di cittadini di paesi terzi impiegati come lavoratori stagionali, con l'obiettivo di conciliare gestione dei flussi migratori, esigenze del mercato del lavoro e tutela di condizioni di vita e lavoro dignitose. I considerando evidenziano la natura temporanea della migrazione stagionale, l'esigenza di prevenire abusi e superamenti del soggiorno consentito, nonché il rispetto della preferenza per i cittadini UE e dei sistemi Schengen per i soggiorni brevi.
Finalità e principi generali
La direttiva mira a:
- fissare norme eque e trasparenti per ingresso e soggiorno;
- definire i diritti dei lavoratori stagionali;
- prevenire la trasformazione del soggiorno temporaneo in soggiorno permanente o irregolare;
- garantire parità di trattamento e controlli efficaci.
Restano salvi:
- il diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso;
- la preferenza per i cittadini dell'Unione;
- le disposizioni più favorevoli del diritto dell'Unione e degli accordi internazionali.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina si applica ai cittadini di paesi terzi residenti fuori dall'UE che chiedono o ottengono l'ammissione per lavoro stagionale. Non riguarda, in linea generale, chi si trovi già nel territorio di uno Stato membro al momento della domanda, né i prestatori di servizi transnazionali, i distaccati, i familiari di cittadini UE e i titolari di diritti equivalenti di libera circolazione.
L'articolo 3 è centrale per la lettura operativa della direttiva perché definisce:
- "lavoratore stagionale": cittadino di paese terzo con residenza principale in un paese terzo, soggiorno legale e temporaneo nello Stato membro e contratto diretto con datore di lavoro stabilito nello stesso Stato;
- "attività soggetta al ritmo delle stagioni": attività legata a un periodo dell'anno o a eventi ricorrenti connessi a condizioni stagionali;
- le varie tipologie di autorizzazione e visto, nonché la procedura unica di domanda.
Gli Stati membri, nel recepimento, devono elencare i settori che includono attività stagionali, eventualmente in consultazione con le parti sociali. Il considerando menziona in particolare agricoltura, orticoltura e turismo.
Requisiti di ammissione
Per i soggiorni non superiori a 90 giorni, l'articolo 5 richiede:
- contratto di lavoro valido o offerta vincolante con indicazione di elementi essenziali del rapporto;
- copertura sanitaria o domanda di assicurazione sanitaria, se ammessa dal diritto nazionale;
- alloggio adeguato.
Per i soggiorni superiori a 90 giorni, l'articolo 6 riproduce tali requisiti e aggiunge la prova di risorse sufficienti per non ricorrere all'assistenza sociale. In entrambi i casi gli Stati membri possono richiedere che le condizioni del contratto siano conformi a diritto, contratti collettivi e/o prassi applicabile. Se il lavoro è per una professione regolamentata, può essere richiesta prova del possesso dei requisiti nazionali di accesso.
Per i soggiorni lunghi, gli Stati membri devono inoltre verificare che il richiedente non costituisca una minaccia per ordine pubblico, sicurezza pubblica o salute pubblica, e che intenda lasciare il territorio alla scadenza dell'autorizzazione. Per gli Stati non pienamente Schengen, è prevista anche la verifica del rischio di immigrazione illegale.
Tipologia di autorizzazione e procedura
L'articolo 12 lascia agli Stati membri un margine rilevante nella scelta del titolo da rilasciare:
- per soggiorni fino a 90 giorni: visto di breve durata, oppure visto di breve durata più permesso di lavoro, oppure permesso di lavoro per gli esenti dal visto;
- per soggiorni oltre 90 giorni: visto di lunga durata, oppure permesso di lavoro stagionale, oppure combinazione di permesso e visto di lunga durata se richiesto dal diritto nazionale.
Gli Stati membri devono comunque scegliere, per ciascuna fascia temporale, una sola delle combinazioni previste. Il permesso di lavoro stagionale deve essere rilasciato sul modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e recare l'indicazione del motivo stagionale; per i visti, la menzione va inserita nelle annotazioni del visto.
La domanda è presentata nell'ambito di una procedura unica; gli Stati membri stabiliscono se debba essere presentata dal lavoratore, dal datore di lavoro o da entrambi. L'obbligo di designare le autorità competenti lascia impregiudicate le competenze amministrative interne.
Durata del soggiorno, proroga e reingresso
Gli Stati membri devono fissare una durata massima del soggiorno compresa tra cinque e nove mesi in un periodo di dodici mesi. È possibile anche prevedere un limite al periodo massimo in cui il datore di lavoro può impiegare lavoratori stagionali, purché non inferiore al periodo massimo di soggiorno.
Entro tale limite, la direttiva consente:
- la proroga del soggiorno con lo stesso datore di lavoro;
- il cambio di datore di lavoro;
- eventuali ulteriori proroghe o cambi, se consentiti dal diritto nazionale.
Gli Stati membri devono concedere la proroga o il rinnovo se permangono i requisiti e non ricorrono i motivi ostativi previsti, e possono valutare la situazione del mercato del lavoro. Devono inoltre agevolare il reingresso dei lavoratori stagionali che abbiano già lavorato nello Stato membro almeno una volta nei cinque anni precedenti e abbiano rispettato tutte le condizioni; a tal fine possono prevedere esenzioni documentali, procedura accelerata e priorità d'esame.
Motivi di rifiuto e revoca
La direttiva distingue tra motivi obbligatori e facoltativi.
Il rigetto è obbligatorio quando:
- non sono rispettati i requisiti degli articoli 5 o 6;
- i documenti sono fraudolenti, falsificati o manomessi.
Sono invece motivi facoltativi, tra gli altri:
- inadempienze del datore di lavoro in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro;
- liquidazione o inattività dell'impresa;
- sanzioni pregresse;
- mancato rispetto di precedenti obblighi di uscita dal territorio;
- copertura del posto da parte di cittadini UE o legalmente soggiornanti;
- soppressione di un posto a tempo pieno nei 12 mesi precedenti per creare un posto vacante da coprire con la procedura stagionale.
La revoca dell'autorizzazione è obbligatoria se la documentazione è fraudolenta o il titolo è usato per scopi diversi da quelli autorizzati; è possibile anche in caso di ulteriori violazioni del datore di lavoro o richiesta di protezione internazionale. Ogni decisione deve comunque rispettare proporzionalità e circostanze specifiche del caso.
Garanzie procedurali
L'articolo 18 è una norma chiave per gli operatori:
- la decisione deve essere adottata e notificata per iscritto entro 90 giorni dalla domanda completa;
- se la documentazione è incompleta, l'autorità richiede integrazioni e il termine si sospende;
- la decisione deve essere motivata;
- deve essere assicurato un diritto di ricorso con indicazione dell'autorità o del giudice competente e dei termini.
In caso di proroga o rinnovo, lo straniero deve poter restare nel territorio, e se del caso continuare a lavorare, fino alla decisione finale, se la domanda è stata presentata in tempo e il periodo massimo non è scaduto.
Oneri economici, alloggio e collocamento
Gli Stati membri possono imporre tasse, ma non in misura sproporzionata o eccessiva. Possono anche porre a carico del datore di lavoro i costi del viaggio di andata e ritorno e dell'assicurazione sanitaria, senza possibilità di rivalsa sul lavoratore.
Quanto all'alloggio, è richiesto un livello adeguato di vita e il rispetto degli standard di salute e sicurezza. Se l'alloggio è fornito dal datore di lavoro o per suo tramite:
- il canone non deve essere eccessivo rispetto alla retribuzione e alla qualità dell'alloggio;
- non può essere trattenuto automaticamente dalla retribuzione;
- deve essere formalizzato con contratto o documento equivalente.
Gli Stati membri possono riservare il collocamento ai servizi pubblici dell'impiego.
Diritti del lavoratore stagionale e parità di trattamento
Durante la validità dell'autorizzazione, il lavoratore stagionale ha almeno diritto:
- all'ingresso e soggiorno nello Stato membro rilasciante;
- alla libera circolazione nel territorio secondo il diritto nazionale;
- a svolgere l'attività autorizzata.
L'articolo 23 riconosce la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante in molteplici ambiti: condizioni di impiego e lavoro, diritti sindacali, arretrati salariali, sicurezza sociale, accesso a beni e servizi, servizi di consulenza, istruzione e formazione professionale, riconoscimento delle qualifiche e agevolazioni fiscali, nei limiti in cui ricorrano le condizioni previste. Sono ammessi alcuni limiti facoltativi, in particolare su prestazioni familiari e di disoccupazione, su taluni aspetti dell'istruzione/formazione e sulle agevolazioni fiscali.
La direttiva non armonizza la sicurezza sociale, ma impone la parità di trattamento rispetto ai settori elencati nel regolamento (CE) n. 883/2004, con salvaguardia del regolamento (UE) n. 1231/2010. Rimane possibile escludere certe prestazioni per la natura temporanea del soggiorno. Sono inoltre tutelati i diritti pensionistici acquisiti e il trattamento dei superstiti residenti in paesi terzi.
Controlli, tutela e sanzioni
Gli Stati membri devono adottare misure di prevenzione degli abusi, monitoraggio e ispezione. Le autorità ispettive e, ove previsto, le organizzazioni rappresentative dei lavoratori devono poter accedere al luogo di lavoro e, con consenso del lavoratore, all'alloggio.
Sono richiesti meccanismi efficaci per la presentazione di denunce, anche tramite terzi con interesse legittimo, e tutela contro ritorsioni o licenziamenti sfavorevoli per chi agisce per ottenere il rispetto della direttiva.
L'articolo 17 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei datori di lavoro, compresa l'esclusione dei datori gravemente inadempienti. In caso di revoca dell'autorizzazione per alcune violazioni del datore, quest'ultimo deve corrispondere un indennizzo e gli arretrati dovuti; in caso di subappalto, possono rispondere anche appaltatore principale e intermedi, secondo regole che gli Stati membri possono aggravare ulteriormente.
Rapporti con altre fonti e clausole finali
La direttiva salva l'applicazione di atti UE e accordi bilaterali o multilaterali più favorevoli. Per i soggiorni brevi rimanda espressamente al codice dei visti e all'acquis di Schengen; per il coordinamento della sicurezza sociale richiama il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (UE) n. 1231/2010; per i permessi di soggiorno richiama il regolamento (CE) n. 1030/2002.
Le statistiche annuali sulle autorizzazioni devono essere comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento, con primo anno 2017. La Commissione deve presentare una relazione di applicazione ogni tre anni, la prima entro il 30 settembre 2019.
Recepimento ed efficacia
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 settembre 2016 e comunicare le misure nazionali alla Commissione. L'atto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano all'adozione e non sono vincolati, salvo quanto eventualmente previsto dai rispettivi protocolli.
Disposizioni principali
Oggetto e rapporto con Schengen
L'articolo 1 definisce le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per lavoro stagionale e i relativi diritti. Per soggiorni non superiori a 90 giorni la direttiva si applica fatto salvo l'acquis di Schengen, in particolare il codice dei visti, il codice frontiere Schengen e il regolamento (CE) n. 539/2001.
Ambito soggettivo ed esclusioni
L'articolo 2 limita l'applicazione ai cittadini di paesi terzi residenti fuori dall'Unione che chiedono o hanno ottenuto l'ammissione come lavoratori stagionali. Sono esclusi, salvo eccezioni limitate, i soggetti già residenti nello Stato membro al momento della domanda, i prestatori di servizi e i lavoratori distaccati, i familiari di cittadini UE che hanno esercitato la libera circolazione e i titolari di diritti di libera circolazione equivalenti.
Definizioni chiave
L'articolo 3 definisce, tra l'altro, cittadino di paese terzo, lavoratore stagionale, attività soggetta al ritmo delle stagioni, permesso di lavoro stagionale, visto di breve durata, visto di lunga durata, procedura unica di domanda e autorizzazione per motivi di lavoro stagionale.
Disposizioni più favorevoli
L'articolo 4 salva le norme più favorevoli del diritto dell'Unione e degli accordi internazionali. Gli Stati membri possono inoltre mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli rispetto agli articoli 18, 19, 20, 23 e 25.
Requisiti di ammissione per soggiorni fino a 90 giorni
L'articolo 5 richiede, in sintesi, un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante, prova di copertura sanitaria, prova di alloggio adeguato e, se previsto dal diritto nazionale, ulteriori condizioni per professioni regolamentate. Gli Stati membri possono esigere che il lavoratore stagionale non ricorra ai sistemi di assistenza sociale e, per gli Stati non Schengen integrali, verificare il rischio di immigrazione illegale e l'intenzione di lasciare il territorio alla scadenza.
Requisiti di ammissione per soggiorni oltre 90 giorni
L'articolo 6 prevede requisiti analoghi a quelli per i soggiorni brevi, ma richiede che il lavoratore disponga di risorse sufficienti per mantenersi senza ricorrere all'assistenza sociale. Gli Stati membri devono inoltre escludere i cittadini di paesi terzi considerati minaccia per ordine pubblico, sicurezza pubblica o salute pubblica; possono richiedere documentazione per professioni regolamentate e pretendere un documento di viaggio valido per l'intera durata dell'autorizzazione, con ulteriori requisiti facoltativi sulla validità e sulle pagine bianche.
Volume di ingresso
L'articolo 7 ribadisce che la direttiva non incide sul diritto dello Stato membro di determinare il volume di ingresso di cittadini di paesi terzi per lavoro stagionale; in base a tale criterio la domanda può essere dichiarata inammissibile o respinta.
Motivi di rifiuto
L'articolo 8 impone il rigetto se non sono rispettati i requisiti degli articoli 5 o 6 o se i documenti sono fraudolenti, falsificati o manomessi. Sono previsti ulteriori motivi facoltativi legati alla condotta del datore di lavoro, alla chiusura o inattività dell'impresa, a precedenti sanzioni e al fatto che il posto possa essere coperto da manodopera nazionale, UE o legalmente soggiornante; ogni decisione deve rispettare proporzionalità e circostanze specifiche. I motivi relativi ai visti di breve durata restano disciplinati dal codice dei visti.
Revoca dell'autorizzazione
L'articolo 9 prevede la revoca obbligatoria in caso di frode documentale o di utilizzo dell'autorizzazione per fini diversi da quelli autorizzati, e revoche facoltative in presenza di violazioni del datore di lavoro, chiusura dell'impresa, sanzioni o mancato rispetto delle condizioni di ammissione. È possibile revocare anche quando il lavoratore chieda protezione internazionale o altra protezione. Restano applicabili i motivi del codice dei visti per i visti di breve durata.
Obbligo di cooperazione del datore di lavoro
L'articolo 10 consente agli Stati membri di imporre al datore di lavoro la fornitura di tutte le informazioni necessarie per il rilascio, la proroga o il rinnovo dell'autorizzazione.
Informazione ai richiedenti
L'articolo 11 impone agli Stati membri di rendere facilmente accessibili le informazioni sui documenti richiesti, sulle condizioni di ingresso e soggiorno e sulle garanzie procedurali. Al rilascio dell'autorizzazione, il lavoratore deve essere informato per iscritto sui diritti, sugli obblighi e sulle vie di ricorso.
Tipologie di autorizzazione
L'articolo 12 stabilisce le possibili combinazioni di titolo autorizzatorio: per soggiorni fino a 90 giorni, visto di breve durata, oppure visto di breve durata con permesso di lavoro, oppure permesso di lavoro per esenti dal visto; per soggiorni oltre 90 giorni, visto di lunga durata, permesso di lavoro stagionale, oppure permesso di lavoro stagionale con visto di lunga durata se richiesto dal diritto nazionale. Gli Stati membri devono scegliere un solo modello tra quelli elencati per ciascuna categoria di soggiorno.
Procedura unica e autorità competenti
L'articolo 13 impone la designazione delle autorità competenti per ricevere, decidere e rilasciare i permessi di lavoro stagionale e prevede che la domanda sia presentata nell'ambito di una procedura unica.
Durata massima del soggiorno
L'articolo 14 impone agli Stati membri di fissare una durata massima compresa tra cinque e nove mesi in un periodo di dodici mesi. È possibile anche fissare un limite massimo al periodo entro cui il datore di lavoro può assumere lavoratori stagionali, purché non inferiore alla durata massima di soggiorno.
Proroga e rinnovo
L'articolo 15 disciplina proroga del soggiorno e rinnovo dell'autorizzazione entro il limite massimo dell'articolo 14, sia per continuare con lo stesso datore di lavoro sia per passare a un altro datore. Gli Stati membri devono concedere la proroga o il rinnovo se continuano a essere soddisfatti i requisiti e non ricorrono determinati motivi di rifiuto; possono limitare il numero di proroghe o cambi di datore. Possono anche tener conto della situazione del mercato del lavoro e devono accettare la domanda mentre il lavoratore è nel territorio dello Stato membro.
Agevolazione del reingresso
L'articolo 16 impone di agevolare il reingresso dei lavoratori stagionali che siano stati ammessi almeno una volta nei cinque anni precedenti e abbiano rispettato tutte le condizioni. Le misure possibili includono esenzioni documentali, più permessi in un unico atto, procedura accelerata e priorità nell'esame delle domande.
Sanzioni e responsabilità del datore di lavoro
L'articolo 17 obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, incluso l'esclusione dei datori gravemente inadempienti. In caso di revoca per determinate violazioni, il datore di lavoro deve corrispondere un indennizzo e gli eventuali arretrati; in caso di subappalto, possono rispondere anche appaltatore principale e intermedi, salvo norme nazionali più rigorose.
Garanzie procedurali e termini
L'articolo 18 prevede che la decisione sulla domanda sia notificata per iscritto al richiedente entro 90 giorni dalla domanda completa. Se la documentazione è incompleta, l'autorità richiede integrazioni e il termine resta sospeso. Sono previste motivazione scritta, diritto di ricorso e, in caso di proroga o rinnovo, la permanenza legale nel territorio fino alla decisione, se la domanda è stata presentata in tempo.
Tasse e spese
L'articolo 19 consente agli Stati membri di imporre tasse per il trattamento delle domande, purché non sproporzionate o eccessive. Possono anche imporre al datore di lavoro i costi del viaggio di andata e ritorno e dell'assicurazione sanitaria; tali costi non possono essere recuperati dal lavoratore.
Alloggio
L'articolo 20 richiede prova di alloggio adeguato per la durata del soggiorno. Se l'alloggio è fornito dal datore di lavoro o per suo tramite, il canone non deve essere eccessivo, non può essere trattenuto automaticamente dal salario, deve essere formalizzato in un contratto o documento equivalente e deve rispettare gli standard di salute e sicurezza.
Collocamento tramite servizi pubblici
L'articolo 21 consente agli Stati membri di riservare il collocamento dei lavoratori stagionali ai servizi pubblici dell'impiego.
Diritti derivanti dall'autorizzazione
L'articolo 22 garantisce almeno il diritto di ingresso e soggiorno, la libera circolazione nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione secondo il diritto nazionale, e il diritto di svolgere l'attività autorizzata.
Parità di trattamento
L'articolo 23 riconosce la parità di trattamento almeno in materia di condizioni di impiego e lavoro, diritto di sciopero e azione sindacale, arretrati salariali, settori della sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, accesso a beni e servizi, servizi di consulenza, istruzione e formazione professionale, riconoscimento delle qualifiche e agevolazioni fiscali se sussiste il domicilio fiscale. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento per prestazioni familiari e di disoccupazione, per taluni aspetti di istruzione/formazione e per le agevolazioni fiscali. Sono salvaguardati i diritti pensionistici maturati e il coordinamento con il regolamento (UE) n. 1231/2010.
Controlli, tutela e denunce
Gli articoli 24 e 25 impongono misure per prevenire abusi, monitorare e ispezionare, con accesso al luogo di lavoro e, con consenso, all'alloggio. Devono inoltre esistere meccanismi efficaci di denuncia, anche tramite terzi legittimati, e protezione contro ritorsioni o licenziamenti sfavorevoli per chi reclama il rispetto della direttiva.
Statistiche, relazioni e recepimento
L'articolo 26 richiede statistiche annuali sulle autorizzazioni rilasciate, prorogate, rinnovate o revocate, da trasmettere entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento; il primo anno è il 2017. L'articolo 27 prevede una relazione della Commissione ogni tre anni, la prima entro il 30 settembre 2019. L'articolo 28 fissa il termine di recepimento al 30 settembre 2016 e richiede comunicazione delle misure nazionali alla Commissione; l'articolo 29 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
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