Sentenza n. 207/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del 06.09.2023 dell’Istituto scolastico in persona del -OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi; nonché per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo di scuola secondaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Attribuzione, per l’anno scolastico 2023/2024, di 18 ore settimanali di sostegno scolastico, ritenute insufficienti rispetto alle esigenze del minore e all’intero orario di frequenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento scolastico che aveva assegnato al minore, riconosciuto in situazione di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, 18 ore settimanali di sostegno, chiedendo l’annullamento degli atti e l’assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico di 30 ore settimanali, sia per l’anno scolastico 2023/2024 sia per l’intero ciclo di scuola secondaria. Sono state dedotte violazioni degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992, del d.lgs. 66/2017, dell’art. 40 l. 449/1997, degli artt. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007, come interpretati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, nonché dell’art. 3 l. 241/1990.
La decisione
Il Collegio ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di controversia concernente un pubblico servizio. Quanto alla domanda di annullamento degli atti riferiti all’anno scolastico 2023/2024, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’anno scolastico era ormai concluso e dall’eventuale annullamento non sarebbe derivata alcuna utilità concreta. È stata invece respinta la domanda volta a ottenere, in via preventiva e per l’intero ciclo scolastico, l’assegnazione di un insegnante di sostegno per tutte le ore di frequenza. Il giudice ha affermato che, pur sussistendo il diritto del minore a un numero di ore adeguato alla patologia e ai bisogni educativi, la relativa quantificazione deve essere compiuta dall’amministrazione anno per anno, sulla base della concreta rilevazione delle esigenze del minore e degli elementi risultanti dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La controversia sull’assegnazione del sostegno scolastico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto attinente alla materia dei pubblici servizi.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La situazione di handicap grave del minore costituisce il presupposto della richiesta di sostegno scolastico adeguato alle esigenze individuali.
artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992
Sono richiamati quali parametri normativi posti a tutela dell’inclusione scolastica e del diritto al sostegno dell’alunno con disabilità.
d.lgs. 66/2017
È richiamato quale disciplina dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e della determinazione degli interventi di sostegno.
art. 40 l. 449/1997
È richiamato tra i parametri normativi concernenti l’organizzazione e l’assegnazione del sostegno scolastico.
art. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007
È richiamato, unitamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, tra le norme rilevanti per la tutela del diritto al sostegno scolastico.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato quale parametro relativo all’obbligo di motivazione degli atti amministrativi.
art. 21-octies, comma 1, c.p.a.
Non è citato espressamente nel testo; nessuna interpretazione specifica è ricavabile dalla decisione.
Massime di principio
- La controversia relativa all’assegnazione delle ore di sostegno scolastico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., in quanto attinente all’organizzazione e alla prestazione di un pubblico servizio.
- Quando l’anno scolastico cui si riferisce il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno è ormai concluso, la domanda di annullamento dell’atto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se dall’eventuale pronuncia non può derivare alcuna utilità concreta per l’alunno.
- Il diritto dell’alunno con disabilità a un sostegno adeguato alle proprie esigenze non comporta il diritto a ottenere preventivamente una determinata assegnazione oraria per l’intero ciclo scolastico.
- La quantificazione delle ore di sostegno deve essere effettuata dall’amministrazione anno per anno, sulla base della concreta rilevazione dei bisogni dell’alunno e degli elementi risultanti dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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