Sentenza del 26/02/2018 n. 252 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - Tributi armonizzati - Contraddittorio endo-procedimentale - Necessità - Sussiste - Mancato svolgimento - Nullità avviso di accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento IVA relativo al 2007, con cui l'Agenzia aveva contestato la detrazione indebita di 2.245 euro e accertato IVA dovuta per 40.753,60 euro, ritenendo esenti i servizi di trasporto urbano e quindi indetraibile l'IVA sugli acquisti. Il motivo decisivo riguardava la mancata instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale prima dell'emissione dell'atto. L'Agenzia sosteneva che il contraddittorio non fosse necessario trattandosi di un controllo a tavolino e lamentava inoltre un vizio di ultrapetizione.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, annullando l'avviso di accertamento. Ha escluso l'ultrapetizione, ritenendo che la censura relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio fosse già sufficientemente enunciata nel ricorso introduttivo. Nel merito, ha stabilito che, per i tributi armonizzati come l'IVA, il contraddittorio endo-procedimentale è necessario anche per i controlli svolti a tavolino. La sua omissione comporta l'invalidità dell'atto quando il contribuente dimostri ragioni difensive concrete, non pretestuose e potenzialmente idonee a incidere sull'esito dell'accertamento. La società aveva formulato eccezioni non manifestamente infondate; pertanto l'avviso è stato annullato. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Articolo 54 del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina la rettifica della dichiarazione IVA e costituisce la base normativa dell'avviso di accertamento impugnato.
Articolo 10, punto 14, del D.P.R. n. 633/1972
Prevede il regime di esenzione IVA per determinati servizi di trasporto; l'Agenzia lo ha utilizzato per sostenere l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti della società.
Articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000
Prevede garanzie procedimentali e il diritto del contribuente a formulare osservazioni prima dell'emissione dell'accertamento, tradizionalmente riferite agli accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente. La sentenza, richiamando le Sezioni Unite, ne valorizza l'applicazione anche ai controlli a tavolino in materia di tributi armonizzati.
Articolo 5 del D.Lgs. n. 218/1997
Riguarda l'invito al contraddittorio nell'ambito degli strumenti di definizione dell'accertamento; la mancata emissione è stata dedotta dalla contribuente insieme all'assenza di contraddittorio.
Articolo 18, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 546/1992
Richiede l'indicazione dei motivi del ricorso tributario. La Commissione ha ritenuto sufficiente anche un'enunciazione sommaria, purché consenta di individuare il nucleo della censura.
Articoli 33 del D.P.R. n. 600/1973 e 52 del D.P.R. n. 633/1972
Riguardano i poteri dell'Amministrazione finanziaria in caso di accessi, ispezioni e verifiche. L'Agenzia li ha richiamati per sostenere che le garanzie dell'articolo 12, comma 7, dello Statuto non si applicassero ai controlli effettuati presso gli uffici.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 24823 del 9 dicembre 2015
In tema di tributi armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere.
Per l'IVA e gli altri tributi armonizzati, l'Amministrazione deve consentire al contribuente di partecipare al procedimento anche quando il controllo è svolto a tavolino. L'invalidità non è però automatica in senso assoluto: il contribuente deve indicare concretamente quali difese avrebbe esercitato e tali difese devono essere non pretestuose.
Sentenza della Corte di cassazione n. 10524 del 28 aprile 2017
Ai fini dell'enunciazione dei motivi previsti a pena di inammissibilità del ricorso è sufficiente una enunciazione anche sommaria dei motivi stessi.
Un motivo di ricorso non deve avere una particolare complessità formale, purché permetta di comprendere la contestazione rivolta all'atto impugnato.
Massime di principio
- In materia di IVA, che è un tributo armonizzato, il contribuente deve normalmente poter interloquire con l'Amministrazione prima dell'emissione dell'accertamento, anche quando il controllo è svolto esclusivamente presso gli uffici e non tramite accessi o ispezioni.
- La mancata attivazione del contraddittorio può determinare l'invalidità dell'avviso, ma il contribuente deve indicare in giudizio le specifiche osservazioni, documenti o argomentazioni che avrebbe presentato tempestivamente.
- Le ragioni difensive devono essere concrete e plausibili; una contestazione generica o meramente strumentale non è sufficiente e può non condurre all'annullamento dell'atto.
- È sufficiente che il motivo sia indicato nel ricorso in modo comprensibile, anche sinteticamente; non è necessario che sia sviluppato in forma particolarmente tecnica, purché il giudice possa individuarne il contenuto.
- L'Amministrazione non può escludere il contraddittorio per il solo fatto che l'accertamento derivi da un controllo documentale o a tavolino, quando si tratta di tributi soggetti al diritto dell'Unione europea.
- L'annullamento per vizio procedimentale non implica necessariamente che la pretesa tributaria sia infondata nel merito: riguarda la validità dell'atto emesso senza rispettare le garanzie partecipative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 feb 2018Sentenza del 26/02/2018 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 26 feb 2018Sentenza del 26/02/2018 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 26 feb 2018Sentenza del 26/02/2018 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 26 feb 2018Sentenza del 26/02/2018 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 26 feb 2018Sentenza del 26/02/2018 n. 29 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 26 feb 2018Sentenza del 26/02/2018 n. 85 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →