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Sentenza

Sentenza n. 200/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza n. 114/2023 del Tribunale di Prato, sezione Lavoro, pubblicata in data 07/06/2023;

Giustizia amministrativa202500440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l'anno scolastico 2017/2018 e successivi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 114/2023 del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il diritto alla Carta del docente, per l'importo di 500 euro annui, relativamente all'anno scolastico 2017/2018 e successivi, con condanna del Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 gennaio 2024; era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997; inoltre, la pronuncia non era stata impugnata. Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza, il pagamento degli interessi e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza del giudice ordinario costituiva titolo esecutivo non impugnato, era stata notificata all'amministrazione ed era decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito, ha accolto la domanda di ottemperanza limitatamente alla sorte capitale riconosciuta dal giudicato, ordinando al Ministero, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha respinto la richiesta di pagamento degli interessi, in quanto non prevista dalla sentenza da eseguire. Ha inoltre nominato sin d'ora, per l'ipotesi di persistente inottemperanza, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini dell'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È richiamato quale fondamento del diritto alla Carta del docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • DPCM 23 settembre 2015

    È richiamato quale disciplina attuativa della Carta del docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la pronuncia non è stata impugnata.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo deve assicurare l'integrale esecuzione del giudicato, ma non può riconoscere somme o utilità ulteriori rispetto a quelle contemplate nel titolo da eseguire.
  • Gli interessi non possono essere liquidati nel giudizio di ottemperanza quando non siano stati riconosciuti dalla pronuncia oggetto di esecuzione.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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