Sentenza n. 363/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della “diffida non rinnovabile per la demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi per interventi eseguiti in area demaniale in assenza di permesso di costruire nelle particelle acque del foglio di mappa -OMISSIS- del Comune di Mezzojuso, immobile n. -OMISSIS- nella disponibilità del Signor -OMISSIS-” con la quale il Comune di Mezzojuso ha diffidato il -OMISSIS- “nella qualità di possessore dell'immobile identificato con il n. -OMISSIS- nella nota prot. -OMISSIS- del 29.1.2021 e responsabile dell'abuso accertato nell'area demaniale nelle particelle acque del foglio di mappa -OMISSIS- del Comune di Mezzojuso, di proprietà del demanio fluviale, a provvedere a propria cura e spese e nel rispetto della normativa vigente alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione del manufatto edilizio; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29/12/2021: - dell'ordinanza del settore 4 - Pianificazione e gestione del territorio n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2021 avente ad oggetto la demolizione e riduzione in pristino con la quale il Comune di Mezzojuso ha disposto: 1. di ordinare la demolizione d'ufficio delle opere abusive oggetto della diffida non rinnovabile prot. n. -OMISSIS- del 14.09.2021, in danno dell'esecutato, ed in particolare in danno del signor -OMISSIS- consistenti in un corpo di fabbrica, edificato direttamente sulla soletta di copertura del canale -OMISSIS-, occupante in pianta un'area di sedime di circa 30,00 m e caratterizzato da un'altezza media pari a 3,40 m. L'immobile è realizzato in conci di calcarenite a vista con accesso sulla parete prospiciente una porzione di terreno libero compreso tra la via -OMISSIS- e la spalla in sinistra idraulica del canale. A detta porzione di terreno si giunge direttamente dalla via -OMISSIS-. La copertura è ad una falda con linea di colmo lungo la parete prospiciente la via -OMISSIS- e rivestimento in coppi siciliani; 2. di dare atto che tutte le spese che a qualsiasi titolo saranno sostenute dal Comune di Mezzojuso per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi saranno addebitate per intero all'esecutato; - nonché degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali nonché quelli citati nel provvedimento medesimo e, per quanto di ragione, nel testo del presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida non rinnovabile alla demolizione e successiva ordinanza comunale di demolizione e riduzione in pristino di un manufatto realizzato su area del demanio fluviale
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ordine demolizione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato dapprima la diffida non rinnovabile adottata dal Comune ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 380/2001 e, con motivi aggiunti, la successiva ordinanza di demolizione. Ha dedotto, in relazione alla diffida, la violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990 e dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, difetto di motivazione e istruttoria, perplessità, contraddittorietà, violazione del diritto di difesa, nonché l'erronea individuazione del ricorrente e del padre quali possessori e responsabili dell'abuso. Ha inoltre sostenuto l'ineseguibilità dell'ordine e lo sviamento di potere. Con i motivi aggiunti ha censurato l'ordinanza per violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990 e dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, difetto di motivazione e istruttoria, mancata considerazione delle circostanze di fatto e carenza di legittimazione passiva. In particolare, ha negato di avere realizzato, posseduto o utilizzato il manufatto, rilevando di essersi trasferito in provincia di Torino dall'età di quattordici anni e contestando che le dichiarazioni rese ai Carabinieri e la documentazione fotografica provassero la sua disponibilità del bene o quella del padre. In subordine ha dedotto che l'opera, risalente a oltre settant'anni prima, non avrebbe necessitato di titolo edilizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse: la diffida, pur autonomamente lesiva e immediatamente impugnabile, è stata superata dalla successiva ordinanza di demolizione, dotata di autonoma e più ampia efficacia lesiva e non meramente confermativa. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato l'ordinanza di demolizione. L'art. 35 d.P.R. 380/2001 richiede che l'amministrazione accerti con particolare scrupolo sia la proprietà pubblica del suolo sia l'identità del responsabile dell'abuso. Nel caso concreto non è stata provata né la realizzazione del manufatto da parte del ricorrente né la sua attuale o pregressa disponibilità materiale del bene. Le dichiarazioni rese ai Carabinieri dimostravano soltanto che il ricorrente aveva riconosciuto il fabbricato come il luogo presso cui il padre, circa sessant'anni prima, si recava a prendere paglia per gli animali; non consentivano di desumere il possesso dell'area o del manufatto. L'ordinanza era quindi viziata da difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e refusione del contributo unificato ove versato; le spese sono state compensate nei confronti dell'Agenzia del Demanio e dell'Autorità di Bacino.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. 380/2001
qualora sia accertata la realizzazione “di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo”
La norma impone all'amministrazione di verificare con particolare scrupolo la proprietà pubblica del suolo e di individuare e motivare adeguatamente il responsabile dell'abuso; tale nozione comprende l'autore materiale dell'intervento e chi abbia l'attuale disponibilità materiale del bene o lo utilizzi traendone beneficio.
art. 3 l. 241/1990
L'ordine di demolizione deve essere sorretto da un'istruttoria adeguata e da una motivazione idonea a dimostrare la riferibilità dell'abuso al destinatario.
art. 7 l. 241/1990
La questione relativa alla comunicazione di avvio è stata dedotta, ma la decisione ha definito la controversia valorizzando il difetto di istruttoria e motivazione dell'ordine di demolizione.
Massime di principio
- Ai fini dell'esercizio del potere repressivo previsto dall'art. 35 d.P.R. 380/2001, l'amministrazione deve accertare con particolare scrupolo sia la natura pubblica del suolo sia l'identità del responsabile dell'abuso, fornendo una motivazione idonea a collegare concretamente il destinatario all'opera abusiva.
- La nozione di responsabile dell'abuso ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 380/2001 comprende l'autore materiale dell'intervento e il soggetto che abbia l'attuale disponibilità materiale del bene o lo utilizzi traendone beneficio; il mero riconoscimento dell'esistenza del manufatto o riferimenti a un uso risalente nel tempo non dimostrano, di per sé, il possesso o la disponibilità del bene.
- La successiva ordinanza di demolizione, quando rinnova e approfondisce la lesione prodotta dalla precedente diffida non rinnovabile, è dotata di autonoma e più ampia efficacia lesiva e rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'impugnazione della diffida, pur se quest'ultima era immediatamente impugnabile.
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