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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7308/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del 26/09/2023 con cui il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, le ha applicato la misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici o servizi per 10 mesi, essendo gravemente indiziata di plurimi reati indicati negli artt. 319, 640-bis, 490 e 479 c.p., per fatti risalenti al 2019/2020. Il ricorso deduce errata applicazione della legge e contesta la sussistenza del pericolo attuale di reiterazione dei reati, avendo decorso tempo e variato le mansioni della ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che aveva motivato la sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione sulla base della sistematicità e gravità degli illeciti, della pervicacia dell'agente e del fatto che la ricorrente, pur avendo mutato alcune funzioni, mantiene attualmente ruolo (RUP) con gestione diretta di stanziamenti pubblici rilevanti, circostanza che costituisce occasione di reato. La Corte ha quindi confermato la legittimità della misura interdittiva e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.), disponendo gli adempimenti di cancelleria (art. 28 Reg. esec. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 319 c.p.

    Norma citata tra le fattispecie contestate; nel provvedimento impugnato tali reati sono indicati come base degli indizi che hanno fondato la misura interdittiva, ma la sentenza di cassazione non entra nel merito della responsabilità penale

  • art. 640-bis c.p.

    Norma citata tra le fattispecie contestate; considerata nel quadro degli indizi che hanno portato alla misura cautelare, senza valutazione di responsabilità nel merito

  • art. 490 c.p.

    Norma citata tra le fattispecie contestate; richiamata come parte della rubrica accusatoria a supporto della gravità e sistematicità degli illeciti

  • art. 479 c.p.

    Norma citata tra le fattispecie contestate; richiamo fornito ai fini della contestazione complessiva che giustifica la misura interdittiva

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il giudizio di applicazione di misure interdittive richiede la prova di un pericolo di reiterazione che sia concreto e attuale; la Corte ribadisce che la valutazione prognostica deve fondarsi sulla personalità dell'imputato, sulle modalità del fatto e sulle sue concrete condizioni di vita, e può essere effettuata anche se è intervenuto mutamento delle funzioni rivestite dall'indagato, purché vi sia adeguata motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 28 Reg. esec. c.p.p.

    Dispositivo operativo richiamato per gli adempimenti di cancelleria connessi alla decisione

Massime di principio

  • La misura cautelare interdittiva richiede un pericolo di reiterazione che sia concreto e attuale; il semplice decorso del tempo non è di per sé sufficiente a escluderlo.
  • Il mutamento delle mansioni o il venir meno della carica originaria non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice deve motivare perché la nuova posizione non offra comunque occasioni di reato.
  • Nella valutazione del periculum libertatis rilevano la sistematicità, la gravità e la pervicacia delle condotte contestate, nonché l'accesso o la gestione di risorse pubbliche che possano costituire 'occasione' per il reato.
  • La Corte di legittimità controlla la correttezza giuridica e la logicità della motivazione del giudice di merito; se la motivazione è congrua e fonda la prognosi sul quadro fattuale, il provvedimento cautelare viene confermato.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione, la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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