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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28356/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due soggetti indagati hanno proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato un decreto di perquisizione e sequestro probatorio e la relativa convalida, emessi in un'indagine per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per ulteriori reati indicati nel provvedimento (artt. 512-bis, 648-bis, 648-ter, 318 c.p. e art. 12 d.lgs. 286/1998). I ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo articolato, la violazione di legge per difetto assoluto di incolpazione provvisoria e la carenza/illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata: a) il decreto avrebbe richiamato in modo generico e cumulativo una serie di titoli di reato, poi ulteriormente modificati nella convalida, senza descrivere la condotta concreta contestata; b) le esigenze probatorie del sequestro sarebbero state enunciate con mere formule di stile; c) il Tribunale avrebbe integrato illegittimamente il provvedimento, attribuendo a uno dei ricorrenti un ruolo non specificato nella convalida e desunto solo dalla sua residenza presso l'abitazione di altra indagata, in relazione a un reato non chiaramente individuato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che, nei procedimenti cautelari reali, il ricorso ex art. 325 c.p.p. è consentito solo per violazione di legge e che tale nozione comprende anche i vizi motivazionali radicali, ma non le censure che attengono al merito o che sono aspecifiche. Nel caso concreto ha escluso qualsiasi violazione di legge: il decreto di perquisizione e sequestro, pur sintetico, conteneva una sufficiente descrizione delle condotte ipotizzate, del fumus del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e delle esigenze probatorie collegate all'acquisizione di documentazione utile a provare l'ingresso illegale di stranieri mediante istanze fittizie relative ai decreti flussi. Ha inoltre ritenuto infondata e inammissibile la critica al ruolo attribuito a uno dei ricorrenti, perché non si confrontava con la motivazione del riesame, che aveva indicato specifici elementi indiziari. Conseguentemente, oltre al rigetto implicito delle doglianze, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    Nel riesame dei provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; il vizio può comprendere anche motivazione totalmente mancante o radicalmente apparente, ma non le doglianze di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 12 d.lgs. 286/1998

    Richiamato come norma incriminatrice di riferimento per il fumus del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

  • art. 512-bis c.p.

    Indicata tra i titoli di reato oggetto del decreto, ma non sviluppata in motivazione.

  • art. 648-bis c.p.

    Indicata tra i titoli di reato oggetto del decreto, ma non sviluppata in motivazione.

  • art. 648-ter c.p.

    Indicata tra i titoli di reato oggetto del decreto, ma non sviluppata in motivazione.

  • art. 318 c.p.

    Indicata tra i titoli di reato oggetto del decreto, ma non sviluppata in motivazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame di un sequestro probatorio, il decreto del pubblico ministero deve contenere una motivazione che, pur sintetica, consenta di comprendere quali fatti siano ipotizzati, perché i beni sequestrati siano pertinenti al reato o costituiscano corpo del reato e quale finalità probatoria giustifichi il vincolo.
  • Non è sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge: il provvedimento deve descrivere, almeno succintamente, le condotte contestate e il nesso tra beni sequestrati e reato, modulando la motivazione in relazione alla natura del bene e al tipo di illecito.
  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali non può essere utilizzato per una rivalutazione del merito degli indizi o della congruità della motivazione, essendo deducibili solo violazioni di legge e vizi motivazionali estremi, tali da rendere l'apparato argomentativo mancante o meramente apparente.
  • Le censure che non si confrontano con la motivazione dell'ordinanza impugnata, o che attribuiscono al provvedimento un contenuto diverso da quello effettivo, sono inammissibili per aspecificità.
  • Ai fini del fumus del sequestro probatorio è sufficiente una descrizione succinta ma concreta degli elementi indiziari e della finalità probatoria perseguita, quando il vincolo sia funzionale all'acquisizione di documentazione pertinente al reato ipotizzato.

Come è indicizzato

MaterieSequestroFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleImmigrazione
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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