Sentenza del 20/04/2015 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: IRPEF - ADD.REG. RED. CAP.- avviso accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione penale e l'ammissione dell'imputato hanno giustificato l'istanza di autotutela dell'Ufficio. L'Amministrazione ha quindi riesaminato la propria pretesa tributaria; le spese di giudizio sono state compensate, sicché ciascuna parte è rimasta a carico delle proprie spese. L'esito non comporta il riconoscimento integrale delle ragioni del contribuente, ma riflette la definizione della controversia attraverso l'autotutela.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso di accertamento relativo a IRPEF e addizionale regionale, fondato sul disconoscimento di operazioni documentate da fatture ritenute inesistenti. Nel procedimento penale connesso, l'interessato aveva ammesso l'emissione di tali fatture, circostanza valutata dall'Ufficio ai fini dell'esercizio dell'autotutela.
Norme richiamate
Disciplina dell'autotutela tributaria
L'Ufficio può riesaminare e, quando ne ricorrono i presupposti, correggere o annullare la propria pretesa anche nel corso della controversia, qualora emergano elementi rilevanti che incidano sulla fondatezza dell'accertamento.
Norme penali e tributarie sulle fatture per operazioni inesistenti
L'ammissione dell'imputato nell'ambito del procedimento penale costituisce un elemento di particolare rilievo probatorio nel giudizio tributario e può giustificare il riesame dell'accertamento da parte dell'Amministrazione.
Compensazione delle spese di giudizio
Quando la controversia viene definita in ragione dell'autotutela o di circostanze sopravvenute e sussistono motivi ritenuti adeguati, le spese possono essere compensate tra le parti.
Massime di principio
- Una confessione o ammissione resa in sede penale su operazioni inesistenti può avere significativa rilevanza anche nel procedimento tributario, pur dovendo essere valutata insieme agli altri elementi disponibili.
- L'emersione di fatti nuovi o decisivi può indurre l'Ufficio a esercitare l'autotutela e a rivedere l'avviso di accertamento, anche se la controversia è già stata avviata.
- L'autotutela non implica automaticamente che il contribuente sia integralmente vincitore: l'esito concreto dipende dall'ampiezza dell'annullamento o della modifica dell'atto.
- La compensazione delle spese significa normalmente che ciascuna parte sostiene i propri costi e non consente, da sola, di individuare una vittoria piena del contribuente.
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