Sentenza n. 3715/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 22 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 22 settembre 2025 volta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 22 settembre 2025. Ha chiesto la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 16 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse la piena soddisfazione della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Non è stata quindi esaminata nel merito l’illegittimità originaria del silenzio né è stato imposto un ulteriore termine di provvedimento o nominato un commissario ad acta. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche considerato l’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione e consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente.
art. 117, comma 3, c.p.a.
con richiesta di nomina di un Commissario ad acta
La nomina del commissario ad acta era stata richiesta dal ricorrente, ma non è stata disposta poiché l’amministrazione ha attivato il procedimento mediante la fissazione dell’appuntamento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare e formalizzare una domanda amministrativa può integrare pieno soddisfacimento della pretesa azionata quando l’oggetto del ricorso consisteva nell’attivazione del procedimento, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Quando, nelle more del giudizio sul silenzio, l’amministrazione attiva il procedimento e soddisfa integralmente la pretesa dedotta, non occorre imporre un termine di provvedere né nominare un commissario ad acta.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra l’istanza e la notificazione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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