Ordinanza n. 10/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con cui si dispone la revoca/rigetto del nulla osta al lavoro subordinato stagionale per lavoratore straniero nell'ambito del decreto flussi 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca o rigetto del nulla osta al lavoro subordinato stagionale per lavoratore straniero nell'ambito del decreto flussi 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
L'azienda agricola ha impugnato il provvedimento con cui l'Amministrazione ha disposto la revoca o il rigetto del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La ricorrente ha rappresentato, nelle osservazioni al preavviso di revoca o rigetto, che la mancata assunzione dei lavoratori destinatari dei nulla osta era dipesa dalla loro mancata presentazione presso l'azienda. Il TAR ha ritenuto la vicenda analoga a precedenti controversie relative a procedure di emersione, nelle quali la mancata disponibilità del lavoratore al completamento della procedura era stata valutata come possibile causa di forza maggiore.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare non disponendo direttamente l'annullamento del provvedimento, ma ordinando all'Amministrazione un riesame da concludere entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, previa garanzia del contraddittorio con la ricorrente. Il riesame dovrà considerare che la mancata disponibilità del lavoratore al completamento della procedura di ingresso o di emersione può costituire causa di forza maggiore. Tale circostanza può essere accertata anche mediante autodichiarazione ora per allora del datore di lavoro, salvo che emergano elementi idonei a porne motivatamente in dubbio l'attendibilità. In caso di esito positivo del riesame, dovrà essere rilasciato il titolo di soggiorno richiesto. È stata fissata la prosecuzione della camera di consiglio al 23 aprile 2026 per monitorare il procedimento amministrativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito dei poteri cautelari del giudice amministrativo; la tutela è stata accordata mediante ordine di riesame dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Nelle procedure relative al nulla osta al lavoro subordinato stagionale o all'ingresso e all'emersione di lavoratori stranieri, la mancata disponibilità del lavoratore al completamento della procedura può integrare una causa di forza maggiore idonea a giustificare la mancata assunzione, purché la circostanza sia verificata dall'Amministrazione.
- L'Amministrazione può accertare la mancata disponibilità del lavoratore anche sulla base di un'autodichiarazione ora per allora del datore di lavoro, salvo che disponga di elementi specifici che ne mettano motivatamente in dubbio l'attendibilità.
- Quando emergano elementi potenzialmente idonei a giustificare la mancata conclusione della procedura di ingresso o di emersione, il giudice amministrativo può accogliere la tutela cautelare imponendo all'Amministrazione un riesame entro un termine determinato e nel rispetto del contraddittorio con il datore di lavoro.
- Qualora il riesame amministrativo della revoca o del rigetto del nulla osta si concluda positivamente, l'Amministrazione deve rilasciare il titolo di soggiorno richiesto.
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