Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 183/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. 454 del 22 gennaio 2026, con il quale il Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale del Comune di Savignano Irpino, in attuazione della delibera di Giunta comunale n. 204 del 30 dicembre 2025, ha comunicato a Zefiro Net “la indizione di una pubblica consultazione finalizzata alla pianificazione dei siti per l’installazione delle antenne con il fine della coubicazione delle stesse su siti già interessati da tali installazioni” e, nelle more della conclusione della consultazione, ha disposto la sospensione della domanda di autorizzazione presentata dalla società per la realizzazione di una stazione radio base (SRB) in Loc. Piano La Bella (codice impianto “AV064 – SAVIGNANO IRPINO”); - della delibera di Giunta comunale n. 204 del 30 dicembre 2025, avente ad oggetto: “Istanza di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs 259/2003per la realizzazione di una nuova SRB di Zefiro Net in località Piano La Bella. Coubicazione e condivisione strutture già presenti sul territorio comunale”, non nota; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto;

Giustizia amministrativa202600579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che, nelle more di una consultazione sulla pianificazione dei siti e sulla coubicazione delle antenne, ha sospeso la domanda di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, adottato in attuazione di una deliberazione della Giunta comunale, con cui è stata indetta una pubblica consultazione finalizzata alla pianificazione dei siti per l'installazione delle antenne e alla coubicazione su siti già interessati da installazioni, disponendo contestualmente la sospensione della domanda di autorizzazione per una stazione radio base. Sono stati altresì impugnati la deliberazione di Giunta comunale presupposta e gli ulteriori atti connessi. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare sotto i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora, rilevando che il Comune aveva previsto la sospensione o la privazione di effetto delle iniziative non rispettose della coubicazione nelle more della consultazione e dell'adozione di un piano antenne condiviso, che l'amministrazione intendeva imporre ai sensi dell'art. 50, comma 1, del d.lgs. 259/2003.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato. Ha ravvisato il fumus boni iuris sulla base dell'orientamento secondo cui, ferma la potestà regolamentare comunale, nelle more dell'adozione dei regolamenti non sussiste un potere generale e assoluto di sospendere la realizzabilità degli interventi nel settore delle telecomunicazioni, caratterizzato da esigenze di speditezza recepite dalla normativa nazionale e comunitaria. Ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora, considerando che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. È stata fissata per il merito l'udienza pubblica del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha esaminato la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003

    le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria

    La qualificazione delle infrastrutture come opere di urbanizzazione primaria è stata valorizzata per ritenere sussistente il periculum in mora.

  • art. 50, comma 1, d.lgs. 259/2003

    È indicato nel provvedimento comunale quale base normativa del principio di coubicazione che l'amministrazione intendeva imporre; l'ordinanza cautelare ha escluso, nelle more dell'adozione dei regolamenti, la configurabilità di un potere generale e assoluto di sospensione degli interventi.

Massime di principio

  • Nel settore delle telecomunicazioni, ferma la potestà regolamentare dei Comuni, l'amministrazione non può esercitare, nelle more dell'adozione dei regolamenti, un potere generale e assoluto di sospendere la realizzabilità degli interventi per la realizzazione di infrastrutture di rete pubblica.
  • La previsione comunale di una consultazione finalizzata alla definizione di un piano antenne e all'imposizione della coubicazione non consente, di per sé, di sospendere indistintamente le iniziative relative alla realizzazione di stazioni radio base nelle more della consultazione.
  • Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato nella sospensione di interventi relativi a infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, in ragione della loro assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.