Sentenza n. 4154/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto emesso dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione in data 20 giugno 2025 e notificato il 26 giugno 2025, con il quale è stato revocato il nulla osta e rigettata la domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 286/98 ss. mm. ii. e del DPR 394/99, b) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 15 novembre 2025: del provvedimento di revoca del nulla osta emesso dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l’Immigrazione in data 18 settembre 2025,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il primo provvedimento di revoca del nulla osta, adottato il 20 giugno 2025, deducendo l’illegittimità della revoca motivata dalla mancata allegazione dell’asseverazione necessaria a dimostrare il requisito economico e dalla mancata presentazione della certificazione di idoneità alloggiativa o della relativa richiesta. L’Amministrazione ha successivamente annullato tale provvedimento e ne ha adottato uno nuovo il 18 settembre 2025, fondato su una rinnovata istruttoria, contestando l’inidoneità dell’asseverazione integrata e l’insufficienza della documentazione relativa all’idoneità alloggiativa, formalizzata sul portale RIA ma non presentata presso l’ufficio tecnico comunale. Il ricorrente ha impugnato anche il secondo provvedimento con motivi aggiunti, sostenendo l’idoneità della documentazione economica e producendo la certificazione di idoneità alloggiativa presentata al Comune. A seguito della misura cautelare disposta per il riesame, l’Amministrazione ha annullato in autotutela anche il secondo provvedimento e ha ripristinato la pratica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originario era stato sostituito dal nuovo provvedimento del 18 settembre 2025, adottato all’esito di una rinnovata istruttoria e corredato da una motivazione più ampia. Ha dichiarato improcedibili anche i motivi aggiunti, poiché, a seguito del riesame disposto in sede cautelare, l’Amministrazione ha annullato in autotutela il secondo provvedimento di revoca e ha ripristinato la pratica, facendo venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, come dichiarato dallo stesso ricorrente. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’andamento processuale della vicenda.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina l’autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato e i requisiti documentali richiamati nei provvedimenti amministrativi.
art. 24-bis d.lgs. 286/1998
È stato richiamato quale base normativa del requisito economico da dimostrare mediante asseverazione.
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
È stato richiamato in relazione alla certificazione di idoneità alloggiativa o alla prova della relativa richiesta.
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998
È stato indicato quale disposizione che impone la documentazione relativa ai requisiti necessari per la procedura di ingresso per lavoro subordinato.
d.P.R. 394/1999
Richiamato quale regolamento di attuazione della disciplina sull’ingresso per lavoro subordinato.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il ricorso contro un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’Amministrazione sostituisce l’atto impugnato con un nuovo provvedimento, adottato all’esito di una rinnovata istruttoria e munito di autonoma motivazione, anche se il nuovo atto conferma sostanzialmente il contenuto del precedente.
- Anche l’impugnazione del provvedimento sostitutivo diviene improcedibile quando, a seguito del riesame disposto dall’Amministrazione o dal giudice, l’Amministrazione annulla in autotutela l’atto e ripristina la posizione procedimentale del privato, facendo venir meno l’utilità concreta della decisione giudiziale.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio è espressamente riconosciuto dalla parte ricorrente e risulta confermato dagli atti dell’Amministrazione.
- In presenza di improcedibilità determinata dall’andamento complessivo della vicenda processuale e dall’intervento dell’Amministrazione in autotutela, le spese di lite possono essere compensate.
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