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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1515 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione favorevole alla società. Il giudice regionale aveva ritenuto mancante la prova dell'autorizzazione prevista dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 per gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia ha sostenuto che tale autorizzazione non fosse più necessaria dopo l'istituzione delle Agenzie fiscali e, in subordine, che l'autorizzazione apposta in calce all'atto di appello fosse valida.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, stabilendo che, dopo l'istituzione delle Agenzie fiscali e la soppressione degli uffici ministeriali cui faceva riferimento l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, la previa autorizzazione non è più richiesta per proporre appello. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2

    Gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale.

    La Corte ha ritenuto che tale requisito non sia più applicabile dopo la soppressione degli uffici ministeriali indicati dalla norma e l'istituzione delle Agenzie fiscali.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57

    Disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57 che ha istituito le Agenzie fiscali.

    L'istituzione delle Agenzie fiscali ha reso superato il sistema dell'autorizzazione preventiva previsto per i precedenti uffici periferici ministeriali.

  • D.M. 28 dicembre 2000

    Disciplina divenuta operativa in forza del D.M. 28 dicembre 2000.

    Il decreto ha reso operativa la nuova organizzazione delle Agenzie fiscali, determinando l'inapplicabilità del requisito autorizzatorio previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

    La disposizione è stata richiamata come parametro processuale per denunciare l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia.

Massime di principio

  • Quando una norma processuale richiede un'autorizzazione per gli uffici di una determinata amministrazione, occorre verificare se quegli uffici esistano ancora e se l'amministrazione sia stata riorganizzata: la soppressione dell'organo può rendere il requisito non più applicabile.
  • L'istituzione di un ente pubblico dotato di autonomia, come un'Agenzia fiscale, può comportare che i suoi organi siano legittimati a impugnare autonomamente le sentenze senza la previa autorizzazione prevista per i precedenti uffici ministeriali.
  • La mancanza di un'autorizzazione non può determinare automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione se il requisito autorizzatorio è divenuto incompatibile con il nuovo assetto organizzativo dell'amministrazione.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito della controversia tributaria: il giudice di rinvio deve esaminare nuovamente la causa e provvedere anche sulle spese.

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