Ordinanza n. 48/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento previa adozione di idonee misure cautelari, della illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alle istanze presentate dalla ricorrente, per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento delle amministrazioni sulle istanze per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sulle istanze presentate per ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, chiedendo altresì, in via incidentale, l'adozione di misure cautelari. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità né il contenuto delle istanze o delle deduzioni dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, non ha ravvisato prima facie i presupposti per la tutela interinale, poiché non risultavano percepibili profili di irreversibilità del pregiudizio lamentato durante il breve periodo fino all'udienza camerale di merito, considerata la natura accelerata del rito speciale previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. Il merito del ricorso è stato rinviato alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto la domanda cautelare è stata respinta per l'assenza di un pregiudizio irreversibile nelle more della trattazione ravvicinata del merito.
art. 31 c.p.a.
Prevede l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e il relativo rito; il giudice ha richiamato la connotazione accelerata del procedimento.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito speciale applicabile al silenzio della pubblica amministrazione, valorizzato dal giudice per escludere la necessità di una tutela cautelare interinale.
Massime di principio
- La tutela cautelare contro il silenzio della pubblica amministrazione può essere negata quando, nelle more della ravvicinata udienza camerale prevista dal rito speciale, non sia dimostrato un pregiudizio irreversibile o comunque tale da rendere necessaria una misura interinale.
- La natura accelerata del rito previsto per l'azione avverso il silenzio costituisce elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora, poiché riduce l'intervallo temporale entro il quale il ricorrente dovrebbe essere cautelato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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