Sentenza n. 157/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 02544/2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione I, n. 2544/2022, concernente la non ammissione dell'ente al catalogo regionale dell'offerta formativa relativo all'avviso pubblico n. 2/2018
Esito
Favorevole al ricorrente (ente partecipante)
Prevale il privato
La controversia
L'ente aveva impugnato la propria non ammissione alla procedura per l'adozione del catalogo regionale dell'offerta formativa, disposta perché l'istanza non risultava sottoscritta con firma digitale in corso di validità, come richiesto dall'art. 7.1, comma 1, dell'avviso, a pena di non ammissione. In primo grado aveva dedotto l'illegittimità della lex specialis, sostenendo che l'invio tramite PEC fosse idoneo a garantire la provenienza dell'istanza e costituisse modalità alternativa alla firma digitale; aveva inoltre lamentato l'omessa conclusione formale del procedimento, l'illegittimo mancato ricorso al soccorso istruttorio, l'aggravamento procedimentale, la mancata considerazione delle osservazioni e dei documenti prodotti e l'apposizione della firma digitale, che il sistema informatico non avrebbe rilevato per un conflitto tecnico. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo insufficiente l'invio tramite PEC, non disapplicabile la prescrizione del bando e non applicabile il soccorso istruttorio, poiché sarebbe mancato un requisito essenziale di imputabilità della domanda. In appello l'ente ha dedotto la violazione delle norme sulla validità delle istanze telematiche e sulla PEC, dei principi di favor partecipationis, proporzionalità, buona fede e soccorso istruttorio, del divieto di aggravamento, nonché l'erroneità della sentenza in relazione alla prova dell'avvenuta firma digitale e alla violazione delle garanzie partecipative.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado annullando la disposta non ammissione. Il Collegio ha ritenuto che la ricezione dell'istanza tramite PEC escludesse una situazione di assoluta incertezza sulla sua provenienza. Anche a prescindere dalla dedotta apposizione della firma digitale non rilevata dal sistema, l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio: la carenza era qualificabile come incompletezza documentale e non come integrazione ex novo di un requisito sostanziale. Il soccorso trovava fondamento nella disciplina generale dell'art. 6, comma 1, lett. b), l.r. n. 10/1991, applicabile ratione temporis, che consente di chiedere la rettifica o regolarizzazione di dichiarazioni e istanze erronee o incomplete. La mancata regolarizzazione era sproporzionata e improntata a eccessivo formalismo, non arrecando pregiudizio né agli interessi pubblici né agli altri partecipanti, anche perché la procedura non aveva natura concorsuale. La necessità del soccorso era rafforzata dall'utilizzo di una piattaforma digitale priva di un tempestivo avviso circa l'anomalia della firma. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. L'Assessorato è stato condannato alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori; le spese nei confronti dell'associazione non costituita sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l.r. n. 10/1991
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete
La disposizione ha portata generale e impone, nel caso di documenti incompleti, l'attivazione del soccorso istruttorio, in coerenza con i principi di tutela dell'affidamento e buona fede.
art. 65 d.lgs. n. 82/2005
È richiamato in relazione alle modalità di validità e imputabilità delle istanze presentate per via telematica, ma la decisione non risolve in via generale il rapporto tra firma digitale e invio tramite PEC, fondando l'accoglimento principalmente sull'obbligo di soccorso istruttorio.
art. 61 d.P.C.M. 22 febbraio 2013
È richiamato dall'appellante tra le disposizioni relative ai requisiti delle istanze telematiche; il Collegio decide tuttavia sulla necessità del soccorso istruttorio senza sviluppare una disciplina generale sostitutiva della lex specialis.
art. 9 d.P.R. n. 68/2005
È richiamato dall'appellante in relazione agli effetti della trasmissione tramite PEC; non costituisce il fondamento principale della ratio decidendi.
art. 1, comma 2, l. n. 241/1990
È invocato con riferimento al divieto di aggravamento del procedimento; la decisione valorizza l'esigenza di evitare formalismi e oneri amministrativi non necessari.
art. 2 e art. 10-bis l. n. 241/1990
Sono richiamati dall'appellante in relazione alla conclusione del procedimento e alla partecipazione procedimentale; i relativi motivi sono assorbiti.
art. 2, 3 e 11-bis l.r. n. 10/1991
Sono richiamati dall'appellante con riguardo alla partecipazione procedimentale; i relativi motivi sono assorbiti.
art. 7 avviso pubblico n. 2/2018
i partecipanti avrebbero dovuto sottoscrivere l’istanza con firma digitale in corso di validità, a pena di «non ammissione»
La prescrizione della lex specialis non escludeva, nel caso concreto, l'obbligo dell'amministrazione di consentire la regolarizzazione dell'istanza quando la provenienza era comunque certa tramite PEC.
Massime di principio
- Quando un'istanza amministrativa è trasmessa tramite PEC, la provenienza dell'atto non è affetta da assoluta incertezza; pertanto, l'eventuale mancanza o mancata rilevazione della firma digitale non può giustificare automaticamente l'esclusione senza previa valutazione del soccorso istruttorio.
- Il soccorso istruttorio di carattere generale consente la rettifica o regolarizzazione di istanze erronee o incomplete anche quando l'incompletezza riguarda la sottoscrizione, purché la provenienza e l'imputabilità della domanda siano comunque verificabili e non si tratti di introdurre ex novo un requisito sostanziale.
- L'amministrazione non può applicare una clausola formale di esclusione in modo meccanico quando la regolarizzazione non pregiudica gli interessi pubblici né la par condicio degli altri partecipanti e la procedura non presenta natura concorsuale.
- L'impiego di piattaforme digitali per la presentazione delle istanze impone all'amministrazione un comportamento collaborativo e orientato all'utente, volto a ridurre gli oneri amministrativi e a consentire la tempestiva conoscenza delle anomalie tecniche che possano incidere sull'ammissibilità della domanda.
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