Risoluzione n. 110 del 23/04/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il trust rientra tra i vincoli di destinazione soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e che l’agevolazione per il trasferimento di partecipazioni/aziende ai discendenti o al coniuge spetta solo se ricorrono specifiche condizioni. Nel caso esaminato, l’agevolazione non è applicabile perché il trustee ha potere discrezionale sul trasferimento finale delle partecipazioni e manca un diritto incondizionato dei beneficiari.
Disciplina fiscale del trust e agevolazione per il passaggio generazionale ex art. 3, comma 4-ter, TUS
Disciplina fiscale del trust e agevolazione per il passaggio generazionale
La risoluzione affronta il trattamento fiscale di un trust irrevocabile istituito per la gestione di partecipazioni societarie e verifica se possa applicarsi l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista per i trasferimenti di aziende e partecipazioni a favore di coniuge e discendenti. Il documento chiarisce inoltre quando debba essere resa la dichiarazione richiesta dalla norma e quale sia la logica applicativa dell’agevolazione.
Quesito presentato
L’istante intende istituire, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, un trust irrevocabile della durata di dieci anni, regolato dalla legge del Jersey, con prevalenza delle clausole del trust sulle norme derogabili di tale legge. Il disponente conferirebbe al trustee la piena proprietà del 97% delle quote della società "ALFA".
Lo scopo del trust è conservare e incrementare il valore dei beni conferiti mediante gestione unitaria delle partecipazioni sociali ed eventualmente mediante l’acquisto di nuove partecipazioni. Trascorsi i dieci anni, il trustee potrà decidere se trasferire o meno ai beneficiari, cioè coniuge e due figli del disponente, quote della società, immobili intestati alla stessa, oppure quote di società controllate o collegate.
L’istante chiede:
- se sia applicabile l’esenzione ex articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346;
- con quali modalità e da chi debba essere resa la dichiarazione necessaria per l’agevolazione;
- se il periodo di cinque anni decorra dalla costituzione del trust o dalla sua cessazione.
Soluzione interpretativa dell’istante
Secondo l’istante, l’atto costitutivo del trust non sarebbe soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni. A suo avviso, la durata decennale del trust garantirebbe comunque la detenzione del pacchetto di controllo per un periodo non inferiore a cinque anni, come richiesto dalla norma agevolativa.
Inquadramento normativo generale
La Direzione richiama l’articolo 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni, estendendola alla costituzione dei vincoli di destinazione su beni e diritti. In tale ambito rientra anche la costituzione di trust.
Viene inoltre richiamato il principio, già illustrato nelle circolari n. 48 del 6 agosto 2007 e n. 3 del 22 gennaio 2008, secondo cui il trust costituisce un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria, che caratterizza tutte le vicende del rapporto. Per tale ragione l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione è dovuta in misura proporzionale al momento della segregazione del patrimonio.
Ai fini dell’aliquota e delle franchigie, occorre fare riferimento al rapporto tra disponente e beneficiario, e non a quello tra disponente e trustee.
Portata dell’agevolazione ex articolo 3, comma 4-ter, TUS
La risoluzione precisa che l’istituto del trust può essere impiegato per molteplici finalità, sicché non è possibile formulare una qualificazione astratta e unitaria della sua disciplina agevolativa. L’applicabilità delle norme fiscali di favore va quindi valutata caso per caso, considerando la legge regolatrice del trust e le clausole contrattuali.
L’articolo 3, comma 4-ter, del TUS prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende a favore di discendenti e coniuge. In caso di quote sociali e azioni, il beneficio si applica limitatamente alle partecipazioni mediante le quali sia acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, c.c. L’agevolazione opera a condizione che gli aventi causa:
- proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa, oppure
- detengano il controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento;
- rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, una apposita dichiarazione di impegno.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti comporta l’applicazione dell’imposta ordinaria, oltre alla sanzione amministrativa dell’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e agli interessi di mora.
Condizioni per l’agevolazione nei casi di trust
La Direzione afferma che la finalità della norma è favorire, attraverso la leva fiscale, il passaggio generazionale delle aziende di famiglia. In questa prospettiva, il trasferimento di azienda o partecipazioni in trust può beneficiare dell’esenzione solo se il trust è strumentale al passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge e se risultano soddisfatte le condizioni di legge.
Le condizioni indicate sono le seguenti:
- il trust deve avere durata non inferiore a cinque anni dalla stipula dell’atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo o dell’azienda;
- i beneficiari finali devono essere necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente;
- il trust non deve essere discrezionale o revocabile, nel senso che non devono poter essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell’azienda o delle partecipazioni conferite in trust;
- il trustee deve proseguire l’esercizio dell’impresa o detenere il controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, individuata nell’atto segregativo, e deve rendere contestualmente al trasferimento una dichiarazione di volontà in tal senso.
Valutazione del caso concreto
Nel caso sottoposto, il disponente trasferisce al trustee la piena proprietà del 97% delle quote della società "ALFA" e indica come beneficiari il coniuge e i due figli. Tuttavia, al termine dei dieci anni il trustee può decidere liberamente se trasferire ai beneficiari le quote, gli immobili intestati alla società o le quote di società controllate o collegate.
La Direzione ritiene che, poiché il trustee ha un potere discrezionale sul trasferimento finale delle partecipazioni di controllo e i beneficiari non vantano un diritto incondizionato al trasferimento, non siano soddisfatte le condizioni richieste per applicare l’agevolazione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUS. Viene quindi meno la ratio della norma, che è quella di favorire il passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente.
Esito e indicazioni finali
La risoluzione conclude che, nella fattispecie esaminata, non spetta l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUS. La Direzione Regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme dei principi espressi.
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