Risoluzione n. 104 del 21/04/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che, per le società quotate, l’attestazione di effettività dei costi di ricerca e sviluppo richiesta dall’art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, del d.lgs. 446/1997 può essere rilasciata dalla società di revisione, o da chi la rappresenta nel controllo contabile, e non necessariamente dal presidente del collegio sindacale.
Interpello sull’attestazione dei costi di ricerca e sviluppo ai fini IRAP per società quotate
Attestazione dei costi di ricerca e sviluppo ai fini IRAP nelle società quotate
La risoluzione affronta il tema dell’organo competente a rilasciare l’attestazione di effettività dei costi di ricerca e sviluppo, necessaria per la deduzione prevista ai fini IRAP dall’art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, del d.lgs. n. 446 del 1997. Il chiarimento è richiesto da una società quotata, alla luce della separazione tra controllo contabile e vigilanza sindacale introdotta dalla disciplina societaria e dal TUF.
Quesito posto dal contribuente
La società istante, operante nel settore degli elettrodomestici e quotata alla Borsa di Milano, rappresenta che, in quanto società quotata, è tenuta ad affidare il controllo contabile e di bilancio a una società di revisione iscritta in apposito albo, mentre al collegio sindacale restano funzioni di vigilanza sull’amministrazione.
In tale contesto chiede quale sia il soggetto legittimato a rilasciare l’attestazione prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, del decreto IRAP, secondo cui i costi per il personale addetto a ricerca e sviluppo sono deducibili a condizione che l’effettività sia attestata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori.
Soluzione interpretativa proposta dalla società
La contribuente sostiene che, nel caso delle società quotate, l’attestazione debba essere rilasciata dalla sola società di revisione, anche se è presente un collegio sindacale per legge.
A suo avviso, questa soluzione sarebbe più coerente con la ripartizione dei compiti prevista dall’ordinamento, poiché l’organo deputato al controllo contabile e di bilancio è la società di revisione, mentre il collegio sindacale svolge funzioni di vigilanza. Inoltre, tale interpretazione risponderebbe meglio alla finalità di garanzia dell’effettività dei costi perseguita dalla norma.
La società osserva anche che, in caso contrario, dovrebbe ottenere annualmente l’attestazione dal presidente del collegio sindacale, il quale a sua volta dovrebbe basarsi su un’ulteriore attestazione della società di revisione, con un passaggio ritenuto non funzionale.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce l’evoluzione della disciplina societaria. Prima della riforma del 2003, il collegio sindacale svolgeva funzioni sia di controllo gestionale sia contabile. Con il d.lgs. n. 6 del 2003, invece, il sistema è stato modificato, separando il controllo gestionale da quello strettamente contabile e attribuendo quest’ultimo al revisore contabile o alla società di revisione.
Vengono richiamati:
- l’art. 2409-ter c.c., che affida al revisore o alla società incaricata del controllo contabile la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;
- gli artt. 155 e seguenti del TUF, che disciplinano analoghi adempimenti per le società quotate;
- l’art. 156 del TUF, che prevede la relazione di revisione annuale sul bilancio d’esercizio e consolidato;
- l’art. 149 del TUF, che attribuisce al collegio sindacale funzioni di vigilanza sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e sulla correttezza amministrativa, oltre a poteri di controllo più generali previsti dal codice civile.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Pur riconoscendo che il dato letterale dell’art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, del d.lgs. n. 446 del 1997 indica il presidente del collegio sindacale quale soggetto deputato al rilascio dell’attestazione, l’Agenzia afferma che non si può prescindere da un’interpretazione evolutiva della norma, coerente con il mutato assetto normativo.
Secondo l’Agenzia, l’attestazione serve essenzialmente a garantire l’effettività dei costi di ricerca e sviluppo e la loro corrispondenza alla documentazione contabile; pertanto deve essere resa dall’organo che dispone dei poteri e degli strumenti più idonei a effettuare tale verifica. In questa prospettiva, il revisore o la società di revisione sono considerati i soggetti più adatti, perché incaricati proprio del controllo contabile e dotati di specifiche competenze e poteri di verifica.
Coerenza con altre evoluzioni normative
La risoluzione richiama anche una linea interpretativa già seguita dall’Amministrazione finanziaria in relazione all’art. 1, comma 5, del d.P.R. n. 322 del 1998, che prevede la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che firmano la relazione di revisione per le società soggette al controllo contabile. Tale evoluzione era stata anticipata con le risoluzioni n. 125 e n. 146 del 2005.
L’Agenzia ritiene che la medesima logica, con i necessari adattamenti, sia applicabile anche all’attestazione richiesta ai fini IRAP.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude che, per le società quotate, l’attestazione di effettività dei costi di ricerca e sviluppo prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, del d.lgs. n. 446 del 1997 può essere rilasciata dal presidente della società di revisione oppure, in alternativa, dal soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile.
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi contenuti nella risoluzione siano osservati dagli uffici.
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