Risoluzione n. 108 del 23/04/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i soggetti già esonerati da scontrino o ricevuta fiscale ai sensi dell’art. 2 del DPR 696/1996 possono accedere al regime dei minimi senza perdere tale esonero, purché annotino i corrispettivi nel registro previsto dall’art. 24 del DPR 633/1972 entro il giorno non festivo successivo. L’obbligo di registrazione resta funzionale al monitoraggio del limite di 30.000 euro per permanere nel regime agevolato.
Contribuenti minimi e applicazione dell’art. 2 del DPR 696/1996
Contribuenti minimi e mantenimento dell’esonero documentale
La risoluzione affronta il rapporto tra il regime dei contribuenti minimi di cui all’art. 1, commi 96-117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l’art. 2 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, che individua alcune operazioni escluse dall’obbligo di scontrino o ricevuta fiscale. Il chiarimento mira a stabilire se i soggetti già beneficiari dell’esonero documentale possano continuare a goderne anche aderendo al regime dei minimi.
Quadro normativo richiamato
Il documento richiama due discipline distinte ma potenzialmente interferenti:
- l’art. 2, comma 1, del DPR n. 696 del 1996, che elenca in modo tassativo le operazioni non soggette all’obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale;
- l’art. 24 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che impone comunque la registrazione dei corrispettivi;
- il comma 109 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007, che prevede per i contribuenti minimi l’esonero dalla liquidazione e dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR n. 633 del 1972, pur mantenendo l’obbligo di certificare i corrispettivi.
Ragione del chiarimento
L’Amministrazione evidenzia che le due normative prevedono esoneri e obblighi diversi, apparentemente non facilmente conciliabili. Tuttavia, poiché il regime dei minimi è stato introdotto per semplificare al massimo gli adempimenti, sarebbe illogico imporre ai soggetti già esonerati da scontrino o ricevuta fiscale di rinunciare a una semplificazione già riconosciuta in ragione dell’attività svolta.
Soluzione interpretativa adottata
Per ragioni logico-sistematiche, la risoluzione conclude che i soggetti rientranti nell’art. 2 del DPR n. 696 del 1996, se in possesso dei requisiti per accedere al regime dei minimi, possono aderirvi continuando a fruire dell’esonero dall’obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale. In tal caso, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi è assolto mediante annotazione in un apposito registro cronologico, secondo le modalità previste dall’art. 24 del DPR n. 633 del 1972.
Modalità di adempimento e termini
I soggetti interessati:
- possono continuare a non documentare i corrispettivi delle operazioni effettuate in ciascun giorno, salvo richiesta del cliente;
- devono però annotare complessivamente i corrispettivi nel registro dei corrispettivi entro il giorno non festivo successivo.
La registrazione assume quindi funzione sostitutiva della certificazione giornaliera ed è l’adempimento attraverso il quale si monitora l’andamento dei ricavi.
Finalità del controllo sui ricavi
La risoluzione precisa che l’obbligo di registrazione serve a verificare il rispetto del limite di 30.000 euro, indicato come requisito necessario per la permanenza nel regime agevolato dei minimi. La registrazione dei corrispettivi è dunque strumentale al controllo del superamento della soglia.
Ulteriori chiarimenti sui registri
La risoluzione richiama anche la circolare n. 7 del 2008, che aveva già chiarito che l’esonero dall’obbligo di registrazione non impedisce ai contribuenti minimi di tenere comunque i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del DPR n. 633 del 1972, ovvero il giornale di fondo del misuratore fiscale distinto per aliquote.
Vigilanza sugli uffici
Il documento si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.
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