Cassazione Penale, Sentenza n. 07650/2026 del 26/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto che aveva confermato la misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni). Denunciava in primo luogo la mancata acquisizione delle cartelle cliniche e la mancata nomina di CTU nonostante certificazioni (TSO e referti) che avrebbero potuto evidenziare incapacità processuale; chiedeva quindi l'accertamento peritale. In secondo luogo contestava l'indeterminatezza dei luoghi da tenersi a distanza (divieto di avvicinamento di 500 mt.), ritenendo la prescrizione non sufficientemente precisa e dunque inesigibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sul primo motivo: ha rilevato che la Corte d'appello ha sbagliato nel subordinare la nomina della perizia al fumus di "stato di totale e irreversibile incapacità". Ha ricordato che la rilevanza ai fini della sospensione del procedimento è qualsiasi stato mentale, anche parziale o temporaneo, che impedisca la partecipazione consapevole e attiva al processo; e che, in presenza di un dubbio (fumus) il giudice deve disporre accertamenti peritali o acquisire documentazione idonea o motivare adeguatamente il rifiuto. Per tali ragioni ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo esame. L'esame del secondo motivo è stato ritenuto superfluo.
Norme richiamate
d.gs. n. 159 del 2011
La disciplina del procedimento di prevenzione prevista dal decreto legislativo è applicata con riferimento alle garanzie relative alla capacità di partecipazione al processo.
art. 70 cod. proc. pen.
L'art. 70 richiede perizia quando occorre: la discrezionalità del giudice è vincolata: se manca prova certa della capacità o dell'incapacità processuale (o se sussiste un fumus) il giudice deve disporre accertamento; può astenersi solo se la capacità è dimostrata o l'incapacità provata "aliunde".
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata in relazione alle formalità di rappresentazione dei motivi in cassazione (limiti di riproduzione dei motivi nei termini necessari per la motivazione).
art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Norme di riferimento per i motivi di cassazione relativi a vizio di motivazione, insufficiente valutazione delle prove e violazione di norme processuali; in questo caso usate come base per la censura dell'omessa valutazione degli elementi medici e dell'indeterminatezza del provvedimento.
art. 24 Cost.
Riferimento costituzionale alla tutela del diritto di difesa: la partecipazione cosciente e attiva dell'interessato al processo è elemento essenziale del giusto processo.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione la verifica della capacità di partecipazione cosciente si applica analogamente al processo penale: non è necessario uno "stato di totale e irreversibile incapacità" per sospendere il procedimento.
- Il "fumus" di incapacità può derivare anche da condizioni parziali o temporanee che impediscano l'esercizio effettivo dell'autodifesa; in presenza di tale dubbio il giudice deve disporre perizia o acquisire documentazione clinica rilevante.
- Il giudice può non disporre accertamenti solo se esiste una chiara prova della capacità processuale o quando l'incapacità è provata "aliunde"; un rifiuto privo di motivazione convincente costituisce vizio impugnabile.
- Quando sono prodotti TSO, referti ospedalieri o certificazioni sanitarie che attestano sofferenza psichica, il giudice deve motivare in modo puntuale perché tali elementi non integrino il fumus di incapacità o procedere all'acquisizione delle cartelle cliniche/nomina CTU.
- Sulle prescrizioni di divieto e distanza, l'individuazione dei luoghi può avvenire anche per riferimento alle esigenze abitative e lavorative se tali luoghi sono conoscibili o agevolmente conoscibili; tuttavia la formulazione deve garantire esigibilità e conoscibilità della condotta richiesta.
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