Sentenza n. 1734/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di divieto di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva subito un decreto penale di condanna per esercizio della caccia, senza autorizzazione, all’interno di una Zona Speciale di Conservazione, in violazione della disciplina venatoria e delle prescrizioni relative all’area protetta. In conseguenza della condanna, la Prefettura aveva adottato un divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Successivamente, il decreto penale era stato revocato e il reato era stato dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova. Il ricorrente aveva quindi chiesto la revoca del divieto, ma la Prefettura, sulla base del parere sfavorevole della Questura, aveva respinto l’istanza ritenendo che l’estinzione del reato non cancellasse il fatto storico e che non fossero emersi elementi positivi sopravvenuti idonei a modificare il precedente giudizio di inaffidabilità. Il ricorso deduceva difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. e violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e proporzionalità.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salva la possibilità per l’amministrazione di adottare ulteriori determinazioni. Il giudice ha riconosciuto che, in materia di porto e detenzione di armi, l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del destinatario, anche valorizzando condotte non penalmente rilevanti ma indicative di una condotta non specchiata. Tale discrezionalità, tuttavia, deve essere esercitata sulla base di un’adeguata istruttoria e di una motivazione congrua, concreta e attuale, rispettosa dei canoni di coerenza logica e ragionevolezza. Nel caso concreto, il richiamo al fatto storico e all’assenza di elementi positivi sopravvenuti non era sufficiente, poiché la Prefettura non aveva valutato in concreto l’incidenza attuale del fatto sull’affidabilità del ricorrente, né aveva considerato il percorso riabilitativo volontariamente intrapreso e positivamente concluso con la messa alla prova. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito al TAR di definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 11 l. 394/1991
Richiamato quale disposizione penale posta a fondamento della condanna per la condotta venatoria realizzata nell’area protetta.
art. 43 T.U.L.P.S.
Richiamato tra le disposizioni invocate dal ricorrente in relazione al divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
art. 11 T.U.L.P.S.
Richiamato tra le disposizioni invocate dal ricorrente in relazione ai presupposti del potere prefettizio in materia di autorizzazioni e affidabilità nell’uso delle armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In materia di porto o detenzione di armi, l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel formulare il giudizio prognostico sull’affidabilità dell’interessato, ma deve esercitarla sulla base di un’istruttoria adeguata e di una motivazione concreta, attuale, logica e ragionevole.
- Il mero richiamo all’esistenza di un fatto storico precedentemente oggetto di procedimento penale non è sufficiente a confermare il giudizio di inaffidabilità quando la condanna sia stata revocata e il reato sia stato dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova.
- Quando il reato sia stato dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova, l’autorità di pubblica sicurezza deve valutare specificamente l’incidenza attuale del fatto sull’affidabilità del soggetto e considerare il percorso riabilitativo positivamente concluso.
- L’estinzione del reato non impedisce in assoluto all’amministrazione di considerare il fatto storico nell’esercizio dei poteri di pubblica sicurezza, ma impone una motivazione rafforzata sulle ragioni concrete per cui quel fatto continui a essere ostativo al rilascio o alla revoca del titolo.
- L’annullamento giurisdizionale del diniego di revoca del divieto di detenzione di armi non determina automaticamente la revoca del divieto, quando il giudice faccia salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione; impone però una nuova valutazione conforme ai criteri di istruttoria e motivazione indicati nella sentenza.
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