Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02018/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società venditrice trasferì, con atto definitivo, un appartamento e un garage a due società acquirenti ciascuna per metà, con prezzo di euro 165.000. Il corrispettivo non fu versato direttamente dalle acquirenti, ma dalla loro debitrice, una società poi fallita, che era a sua volta creditrice della venditrice per il medesimo importo. L'operazione fu costruita mediante delegazione di pagamento e compensazione tra crediti e debiti reciproci. Il fallimento della società delegata agì per far dichiarare l'inefficacia, ex art. 67 l. fall., della delegazione e della compensazione, chiedendo la restituzione della somma alle acquirenti e la condanna della venditrice al pagamento del credito vantato dalla fallita. In appello il fallimento insistette sulla natura anomala del meccanismo solutorio e sulla prova della scientia decoctionis dei beneficiari. In cassazione dedusse quattro motivi: 1) violazione dell'art. 67, comma 1, n. 2 l. fall., sostenendo che l'anomalia derivava dalla complessità del meccanismo negoziale; 2) violazione dell'art. 67, comma 2, l. fall., lamentando l'erroneo mancato riconoscimento della prova della scientia decoctionis desumibile dalla relazione ex art. 33 l. fall. e dagli allegati; 3) violazione dell'art. 342 c.p.c., per asserita inammissibilità dell'appello delle controparti; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c., per la condanna alle spese anche in favore di una parte con appello incidentale dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del fallimento, ritenendo non censurata in modo pertinente la ratio della sentenza impugnata. In particolare, la corte territoriale aveva escluso che vi fosse una delegatio solvendi revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 l. fall., qualificando l'operazione come delegatio promittendi, senza utilizzo della provvista della fallita, e aveva altresì negato la prova della scientia decoctionis richiesta per la revocatoria ordinaria/fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall. I motivi relativi a revocatoria, prova della conoscenza dello stato d'insolvenza, inammissibilità dell'appello e spese sono stati tutti dichiarati inammissibili. L'appello incidentale condizionato della società resistente è stato assorbito. Il fallimento è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.

    La revocatoria fallimentare presuppone un mezzo anormale di pagamento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non vi fosse una delegatio solvendi revocabile, ma una delegatio promittendi, priva di pagamento con provvista del fallito.

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    Per la revoca dei pagamenti eseguiti nei termini di legge è necessaria la prova della scientia decoctionis del terzo; la Corte ha ritenuto che tale prova non fosse stata adeguatamente dimostrata e che la censura mirasse solo a una nuova valutazione del merito.

  • art. 33 l. fall.

    La relazione del curatore e i relativi allegati non sono stati ritenuti di per sé sufficienti, nel caso concreto, a provare la conoscenza dello stato d'insolvenza.

  • art. 702 bis c.p.c.

    È stato utilizzato per introdurre in primo grado il giudizio volto alla declaratoria di inefficacia degli atti e alla restituzione delle somme.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura di inammissibilità dell'appello è stata respinta per difetto di autosufficienza del ricorso, non essendo stato riportato il contenuto dei motivi di gravame.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una puntuale riproduzione dei motivi d'appello e degli atti rilevanti; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; nel caso concreto il fallimento era soccombente verso la venditrice in entrambi i gradi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di revocatoria fallimentare, la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi: se il giudice di merito qualifica l'operazione come delegatio promittendi e nega l'uso della provvista del fallito, non è sufficiente prospettare una diversa lettura complessiva dell'operazione.
  • La revocabilità di un pagamento anomalo richiede che il pagamento sia realmente effettuato con mezzi del debitore poi fallito; se l'estinzione deriva da un meccanismo negoziale che utilizza la provvista di terzi e una compensazione successiva, la fattispecie può non integrare l'ipotesi tipica di pagamento revocabile.
  • La prova della scientia decoctionis non può essere chiesta in cassazione come rivalutazione del merito: occorre denunciare un vizio nei limiti del controllo di legittimità, non un mero dissenso sull'apprezzamento degli indizi da parte del giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione che denunci l'inammissibilità dell'appello per genericità deve riprodurre il contenuto essenziale dei motivi di gravame, altrimenti è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La censura sulle spese processuali è ammissibile solo se si allega la violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa; se la parte è soccombente, la condanna alle spese resta insindacabile nei limiti del controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.